Kanton Glarus (KBÜG)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
Geltungsbereich
1 Questo regolamento disciplina l'acquisto e la perdita del cantone e del comune-
cittadinanza.
2 Laddove il diritto cantonale non preveda alcuna disposizione, si applica per analogia il
diritto federale.
Cittadinanza cantonale e comunale
¹ La cittadinanza cantonale si basa sulla cittadinanza di un comune del
Cantone Glarona e conferisce la cittadinanza svizzera.
² La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale si condizionano
vicendevolmente.
³ La cittadinanza comunale determina in particolare il luogo d'origine di una
persona ai sensi del Codice civile svizzero²).
Minderjährige Kinder
1 Figli minorenni
¹ I figli minorenni possono essere naturalizzati e dimessi dalla cittadinanza cantonale o comunale in conformità del diritto federale.
² Se un titolare dell'autorità parentale si oppone all'inclusione di un figlio minorenne nella naturalizzazione o nel rilascio dalla cittadinanza, l'altro genitore deve sottoporre la questione all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Persone sotto curatela
**Art. 1** Le persone sotto curatela possono essere naturalizzate e dimesse dal diritto di cittadinanza cantonale o comunale.
**Art. 2** Per le persone sotto curatela generale, la domanda richiede il consenso del rappresentante legale.
1) RS I A/1/1
2) RS 210
SBE 2017 28
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I C/12/2
Coniugi e persone in unione domestica registrata
1. Ciascun coniuge e ogni persona in unione domestica registrata ha il
diritto di presentare autonomamente la domanda di naturalizzazione o di
dimissioni dalla cittadinanza.
2. Acquisizione della cittadinanza di diritto
1. Findelkinder erhalten das Bürgerrecht der Gemeinde, in welcher sie gefunden worden sind.
Requisiti per la Naturalizzazione
1. I cittadini svizzeri hanno diritto all'accettazione nella cittadinanza comunale e cantonale se, al momento della presentazione della domanda, vivono in condizioni ordinate e hanno complessivamente risieduto nel Cantone per cinque anni, di cui gli ultimi tre anni senza interruzione nel comune in cui viene richiesta la cittadinanza.
3.2. Naturalizzazione di cittadini stranieri
Requisiti per la Naturalizzazione
1 Chi è idoneo alla naturalizzazione e integrato con successo può chiedere l'acquisizione della cittadinanza comunale e cantonale. Non sussiste alcun diritto alla naturalizzazione.
2 L'idoneità e l'integrazione sussistono in particolare se la persona richiedente
a. soddisfa i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla naturalizzazione federale, in particolare se possiede un permesso di domicilio al momento della presentazione della domanda;
b. ha familiarità con le abitudini di vita del Cantone ed è integrata nella società;
c. conosce i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza;
d. possiede sufficienti conoscenze della lingua tedesca per l'esercizio dei diritti politici e per la comunicazione con le autorità e la popolazione locale;
e. rispetta l'ordinamento giuridico, in particolare la Costituzione e le leggi;
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f. è in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei familiari che vivono nella stessa economia domestica e di cui deve occuparsi, con mezzi propri;
g. al momento della presentazione della domanda, ha risieduto complessivamente per cinque anni nel Cantone, di cui gli ultimi tre anni senza interruzione nel Comune in cui è richiesta la cittadinanza.
Per l'acquisizione della cittadinanza comunale, i Comuni possono prevedere ulteriori criteri oggettivi di idoneità e integrazione.
Le autorità preposte alla naturalizzazione possono richiedere prove o certificati degli sforzi di integrazione, in particolare un attestato di superamento di un esame di corso di integrazione o di naturalizzazione.
3.3. Cittadinanza onoraria
Presupposto e effetti
A una persona che si è particolarmente distinta per i suoi meriti nei confronti della collettività può essere conferita, con il suo consenso, la cittadinanza comunale e cantonale onoraria.
Il conferimento della cittadinanza onoraria non è vincolato ad alcun altro presupposto del diritto cantonale.
La cittadinanza onoraria spetta esclusivamente alla persona alla quale viene conferita. Essa ha lo stesso effetto della cittadinanza acquisita mediante la procedura ordinaria.
Per le persone straniere rimangono salve le disposizioni del diritto federale.
**4. Perdita della cittadinanza**
1. Über die Gesuche von Kantonsbürgerinnen und Kantonsbürgern um Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht entscheidet die zuständige kantonale Behörde. Sie stellt die Entlassungsurkunde aus.
2. Wer unter Beibehaltung oder Zusicherung eines anderen Kantonsbürgerrechts auf das glarnerische Bürgerrecht und auf die damit verbundenen Gemeindebürgerrechte verzichten will, hat sein Gesuch um Entlassung an die für den Entscheid zuständige kantonale Behörde zu richten.
3. Über die Gesuche um Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht entscheidet die von der Gemeinde für zuständig erklärte Behörde, soweit die Gesuch stellende Person das Bürgerrecht einer anderen glarnerischen Gemeinde besitzt oder ihr zugesichert ist.
Annullamento
1 Sulla nullità della naturalizzazione ordinaria di persone straniere confor-
memente al diritto federale decide l'autorità cantonale competente.
2 La tassa versata per la procedura di naturalizzazione non viene rimborsata.
5. Trattamento dei dati e assistenza amministrativa
Trattamento di dati personali
1 Le autorità di naturalizzazione cantonali e comunali sono autorizzate a trattare i dati personali, inclusi i dati particolarmente degni di protezione, necessari per l'adempimento dei loro compiti ai sensi della presente legge e del diritto federale, nonché a effettuare profilazioni. *
2 A tale scopo, esse possono richiedere le informazioni necessarie alle autorità competenti per materia e a terzi affidabili, relative a
a. procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
b. iscrizioni rilevanti nel database aziendale della polizia;
c. procedure esecutive e fallimentari;
d. debiti fiscali;
e. misure dell'assistenza sociale e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
f. adempimento degli obblighi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia;
g. stato di salute;
h. attività politiche;
i. avvenimenti sul posto di lavoro;
j. avvenimenti a scuola riguardanti i figli in età scolare;
k. opinioni ideologiche e religiose.
Amtshilfe
1 Le autorità e gli uffici amministrativi cantonali e comunali sono tenuti, su
richiesta motivata e scritta, a fornire alle autorità di naturalizzazione del Cantone
e dei Comuni, incaricate dell’esecuzione della presente legge, le informazioni e i
dati di cui esse necessitano per l’adempimento del loro compito legale.
6. Competenze e attribuzioni
Autorità cantonali competenti
1 Il Consiglio di Stato concede la cittadinanza cantonale.
2 Esso designa il Dipartimento competente per gli affari di naturalizzazione e per la vigilanza sulle
autorità comunali di naturalizzazione.
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3 Esso può delegare singoli compiti esecutivi ad autorità amministrative subordinate per l'esecuzione autonoma.
Autorità comunali competenti
1 I comuni emanano le necessarie disposizioni sulle competenze delle
loro autorità e sulla procedura nel comune.
2 Essi possono affidare al consiglio comunale o a una commissione speciale
la preparazione, l'assicurazione, la concessione o il ritiro della cittadinanza
comunale.
7. Procedura e tasse
Domanda di naturalizzazione
1. Il cittadino straniero deve presentare la sua domanda unitamente a tutti i
documenti al comune di domicilio.
2. Il comune trasmette la domanda completa all'autorità cantonale competente
per l'esame preliminare.
Esame preliminare
1 L'autorità cantonale competente effettua un esame preliminare concernente le
condizioni per la naturalizzazione.
2 A tal fine essa raccoglie le informazioni e le attestazioni richieste da autorità e terzi.
3 Se la domanda è incompleta, essa invita la persona richiedente, sotto comminatoria di conseguenze per l'inadempimento, a presentare i documenti o le conferme mancanti.
4 Il risultato dell'esame preliminare è trasmesso all'autorità comunale competente.
Concessione della cittadinanza comunale
1 L’autorità comunale competente decide in merito alla concessione della
cittadinanza comunale sulla base del risultato dell’esame preliminare
cantonale nonché delle proprie indagini.
2 Essa può in particolare svolgere un colloquio di naturalizzazione.
3 Se concede la cittadinanza comunale, trasmette la sua decisione insieme
alla domanda all’autorità cantonale competente.
4 Se rifiuta la concessione della cittadinanza comunale, emana una
decisione impugnabile.
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Concessione della cittadinanza cantonale
¹ Se l'autorità cantonale competente conclude che può essere concessa anche
la cittadinanza cantonale, trasmette la domanda alla Confederazione per
il rilascio del permesso di naturalizzazione.
² La cittadinanza comunale e la cittadinanza svizzera si acquisiscono solo
con la concessione della cittadinanza cantonale.
³ Se l'autorità cantonale competente nega la concessione della cittadinanza
cantonale, emana una decisione impugnabile.
⁴ Con il rifiuto, la cittadinanza comunale già concessa decade.
Einbürgerung Schweizer Staatsangehöriger sowie Ehrenbürgerrecht
**Naturalizzazione di cittadini svizzeri e cittadinanza onoraria**
¹ Per la naturalizzazione di cittadini svizzeri nonché per il conferimento della cittadinanza onoraria si applicano le disposizioni precedenti per analogia.
² Se un cittadino svizzero trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone durante la procedura in corso, la sua domanda deve essere stralciata in quanto priva di oggetto.
Procedura di accertamento
**1** Se è incerto o contestato se una persona possieda la cittadinanza svizzera o la
cittadinanza cantonale, decide in merito l'autorità cantonale competente.
Gebühren, Kostenvorschuss
1 Il Cantone e i Comuni prelevano per le loro spese e le loro decisioni delle
tasse, che coprono i costi procedurali, e si occupano della riscossione.
2 Il conferimento della cittadinanza onoraria è gratuito.
3 Il Cantone e i Comuni possono esigere acconti spese adeguati.
4 La tassa di naturalizzazione deve essere versata alla Cassa dello Stato al
più tardi prima del conferimento della cittadinanza cantonale.
5 Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote massime delle tasse per il Can-
tone e i Comuni.
8. Tutela giuridica
Mezzi d'impugnazione
1 Contro le decisioni delle autorità comunali di naturalizzazione è possibile
ricorrere al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
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9. Disposizioni transitorie e finali
Diritto applicabile
1 Le domande di naturalizzazione già presentate al momento dell'entrata
in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore.
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