Scopo (ParkR)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Il presente regolamento disciplina il parcheggio di veicoli a motore e rimorchi su suolo pubblico.
1. Il comune è autorizzato al controllo e alla sorveglianza del traffico statico all'interno del proprio territorio comunale. I loro funzionari competenti possono emettere contravvenzioni e, in caso di rifiuto della procedura delle contravvenzioni, sporgere denunce penali.
2. L'esecuzione di questo regolamento spetta al Dipartimento Edilizia e Ambiente.
1. Sono considerate aree pubbliche le strade e le piazze pubbliche, gli immobili di proprietà comunale nonché le aree il cui diritto d'uso spetta al comune.
2. Parcheggiare è la sosta di veicoli a motore o rimorchi, che non serve meramente alla salita e discesa di persone o al carico e scarico di merci.
3. La sosta prolungata è il parcheggio per una durata superiore a 15 minuti.
4. Le zone di divieto di parcheggio sono zone nei villaggi, il cui inizio e la cui fine sono opportunamente segnalati e nelle quali la sosta su suolo pubblico al di fuori delle aree di parcheggio segnalate non è consentita.
1. Il Consiglio comunale redige un piano di parcheggio come base per le misure da adottare. Adatta il piano di parcheggio se necessario.
2. Per il parcheggio su terreno pubblico, nel piano di parcheggio vengono definite diverse categorie di parcheggi. È necessario tenere adeguatamente conto delle diverse esigenze degli utenti dei parcheggi.
3. Nei villaggi, in particolare nei centri e nelle aree vicine al centro, nel piano di parcheggio possono essere definite zone di divieto di sosta.
1. Il parcheggio su suolo pubblico è regolato mediante limitazioni locali e temporali.
2. Nelle zone di divieto di parcheggio, è vietato parcheggiare su suolo pubblico al di fuori delle aree di parcheggio segnalate.
3. Il parcheggio prolungato su suolo pubblico è fondamentalmente soggetto a tariffazione, salvo che il consiglio comunale possa stabilire eccezioni locali e temporali all'obbligo di pagamento.
4. I parcheggiatori a lungo termine possono richiedere un'autorizzazione sotto forma di vignetta mensile o annuale a pagamento. L'autorizzazione non costituisce alcun diritto a un posto auto, ma autorizza solo a parcheggiare, nella misura in cui vi sia spazio nelle aree di parcheggio corrispondenti.
5. In occasione di eventi speciali, le restrizioni o le tariffe di parcheggio possono essere temporaneamente revocate. Per lo stesso motivo possono essere imposti divieti di parcheggio temporanei o richieste tariffe di parcheggio speciali.
1. Il Consiglio comunale emana una tariffa di tasse.
2. Nella tariffa di tasse sono determinati il tempo soggetto a tassa per le diverse categorie di parcheggi e stabilite le tasse di parcheggio fino a un massimo di CHF 2.00 all'ora. Per il parcheggio a lungo termine a partire da due ore, nonché di notte, può essere applicata una tariffa ridotta.
3. La tariffa di tasse contiene i criteri per il rilascio di un'autorizzazione per il parcheggio a lungo termine e determina per diverse categorie di aventi diritto (residenti, lavoratori, ecc.) le tasse, tenendo conto della categoria del parcheggio, fino al massimo di CHF 100.00 per le vignette mensili e di CHF 1'000.00 per le vignette annuali.
1. I proventi delle tariffe di parcheggio sono destinati principalmente alla costruzione, gestione e manutenzione dei parcheggi esistenti, nonché all'ampliamento dell'offerta di parcheggi su terreno pubblico.
2. Inoltre, vengono utilizzati per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture a servizio del traffico privato e pubblico, nonché per misure di calmieramento del traffico e per il traffico lento.
3. Il 5% dei proventi delle tariffe di parcheggio è destinato alla realizzazione e manutenzione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
1. Contro le decisioni e i provvedimenti del Dipartimento dell'Edilizia e dell'Ambiente è possibile presentare opposizione presso il Consiglio Comunale entro 30 giorni.
2. Contro le decisioni del Consiglio Comunale è possibile presentare ricorso presso il competente Dipartimento cantonale entro 30 giorni.
3. Il ricorso contro le sanzioni amministrative dei funzionari competenti è regolato dal diritto federale.