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Scopo

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Scopo e fondamenti giuridici

1. Il Comune di Glarona Nord stabilisce con il presente regolamento il novero degli aventi diritto alla circolazione nonché la gestione della consegna delle chiavi delle barriere in relazione alla percorrenza delle strade forestali. Il regolamento ha lo scopo di uniformare e chiarire la gestione del diritto di circolazione per i veicoli a motore sulle strade descritte. Inoltre, vengono disciplinate le competenze. Il presente regolamento trova applicazione su tutte le strade forestali, indipendentemente dalla proprietà.

Scopo e fondamenti giuridici

1. Le strade agricole e forestali comprendono tutte le strade carrabili che servono solo a determinati fondi e non al traffico pubblico (Art. 12 cpv. 1 Legge cantonale sulle strade).

2. Le strade forestali possono essere percorse con veicoli a motore, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulle foreste (LFo) Art. 15 e della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) Art. 11 cpv. 1, solo per scopi forestali.

3. Sono considerate strade forestali ai sensi della legislazione forestale quelle strade che sono designate nell'elenco cantonale delle strade forestali (LCFo Art. 11 cpv. 2).

Strassenverzeichnis, Art der Verkehrsbeschränkung Tipo di restrizione del traffico

1. Le limitazioni del traffico si applicano a tutte le strade forestali elencate nell'elenco delle strade forestali nel territorio comunale di Glarus Nord. L'elenco delle strade forestali è parte integrante del presente regolamento e viene aggiornato secondo necessità.

Strassenverzeichnis, Art der Verkehrsbeschränkung Tipo di restrizione del traffico

1. Le strade forestali sono gravate da un divieto di circolazione per automobili, motociclette e ciclomotori (Segnale 2.14), nonché da un cartello supplementare con la dicitura «Strada forestale, eccetto autorizzati». Inoltre, alcune strade sono dotate di misure strutturali (barriere) che impediscono la circolazione ai non autorizzati.

1. Patenti di guida per veicoli a motore

1. Sono esenti da divieti di circolazione e da restrizioni del traffico e non necessitano di alcuna autorizzazione

a) i trasporti al servizio della Confederazione (Art. 3 cpv. 3 Legge sulla circolazione stradale (LCStr));

b) i trasporti a scopo di salvataggio e recupero (Art. 13 cpv. 1 lett. a Ordinanza sulle foreste OFo);

c) i trasporti per controlli di polizia (Art. 13 cpv. 1 lett. b OFo);

d) i trasporti per esercitazioni militari (Art. 13 cpv. 1 lett. c OFo);

e) i trasporti per l'attuazione di misure di protezione contro gli eventi naturali (Art. 13 cpv. 1 lett. d OFo);

f) i trasporti per la manutenzione delle reti di conduzione dei fornitori di servizi di telecomunicazione (Art. 13 cpv. 1 lett. e OFo);

g) i trasporti per la gestione dell'agricoltura e dell'economia alpestre (Art. 11 cpv. 3 lett. a Legge cantonale sulle foreste LCFo);

h) i trasporti per l'adempimento di compiti pubblici (Art. 11 cpv. 3 lett. b LCFo);

i) i trasporti per la caccia secondo le normative cantonali sulla caccia (Art. 11 cpv. 3 lett. c LCFo);

j) l'accesso a edifici residenziali legalmente costruiti (Art. 11 cpv. 3 lett. d LCFo);

k) i veicoli di servizio per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico legate alla località (Art. 11 cpv. 3 lett. e LCFo).

1. Patenti di guida per veicoli a motore

1. Secondo l'Art. 11 cpv. 3 lett. f LStrF, i Comuni possono autorizzare nel singolo caso deroghe supplementari, limitate localmente e temporalmente e per le quali sia comprovato e motivato uno scopo, per

a) veicoli di persone con disabilità motorie;

b) trasporti collettivi di persone (corse in autobus per eventi speciali, servizio taxi limitato nel tempo).

2. Il richiedente deve presentare una domanda scritta per la licenza di deroga all'Ufficio Foreste e Agricoltura, indicando dettagliatamente lo scopo del proprio tragitto. L'Ufficio Foreste e Agricoltura deve esaminare in ogni singolo caso se i motivi del richiedente o la conservazione del bosco, rispettivamente altri interessi pubblici, debbano essere considerati preminenti. Solo se i motivi del richiedente sono considerati preminenti, l'Ufficio Foreste e Agricoltura rilascia l'autorizzazione scritta e limitata nel tempo per la strada designata.

1. Patenti di guida per veicoli a motore

1. Il diritto di transito è valido in linea di principio per coloro che possono utilizzare la strada senza autorizzazione (cfr. art. 5) fino all'estinzione della loro legittimazione.

2. Il diritto di transito verso abitazioni legittimamente costruite viene concesso unicamente ai proprietari e agli inquilini con un contratto di locazione valido. I contratti di sublocazione non sono riconosciuti e non conferiscono pertanto il diritto di utilizzare la strada.

3. Il diritto di transito sussiste solo fino al collegamento diretto con l'edificio.

1. Patenti di guida per veicoli a motore

1. L'Ufficio Foreste e Agricoltura può vietare l'utilizzo delle strade o limitarlo per determinati periodi in caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito della gestione del bosco o di lavori di manutenzione delle strade.

2. Le limitazioni vengono comunicate, ove possibile, agli aventi diritto di transito o pubblicate. In casi urgenti e imprevisti (ad es. eventi naturali), le strade possono essere chiuse con breve preavviso e senza preannuncio. Le chiusure stradali devono essere rigorosamente rispettate.

3. Durante i mesi invernali, in linea di principio, non è previsto un servizio di manutenzione. Le strade innevate non possono essere aperte e percorse senza il consenso dell'Ufficio Foreste e Agricoltura.

1. Patenti di guida per veicoli a motore

1. I veicoli parcheggiati non devono ostacolare l'incrocio in aree di manovra e l'inversione di marcia nei punti di svolta per autovetture e autocarri. Sui pascoli alpini è vietato il parcheggio selvaggio. Per il rilascio di autorizzazioni e per la sosta e il parcheggio di veicoli al di fuori della carreggiata sono esclusivamente competenti i rispettivi proprietari fondiari o gli affittuari dell'alpe.

2. Per la realizzazione di eventuali recinzioni di aree di parcheggio è necessario ottenere l'espresso consenso del relativo proprietario fondiario e gestore. La realizzazione, la manutenzione e la rimozione di tali recinzioni sono quindi a carico del titolare dell'autorizzazione.

Verwaltung, Emissione di autorizzazioni di transito e chiavi per barriere

1. Per l'autorizzazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 5 non è richiesto alcun certificato (permesso di circolazione). Tuttavia, ogni conducente deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che l'utilizzo della strada da lui effettuato è finalizzato a uno scopo specifico.

2. Per l'autorizzazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 6, l'avente diritto riceve dal Settore Bosco e Agricoltura un permesso di circolazione scritto.

3. Per gli aventi diritto all'autorizzazione alla circolazione ai sensi dell'accesso ad abitazioni legalmente costruite, il Settore Bosco e Agricoltura tiene un elenco dei proprietari fondiari e degli inquilini a fini di controllo.

Verwaltung, Emissione di autorizzazioni di transito e chiavi per barriere

1. Per la consegna e la restituzione delle chiavi delle barriere è competente il Settore Foresta e Agricoltura.

a) Chi può vantare un legittimo diritto di transito riceve una chiave per l'apertura della barriera. La consegna della chiave avviene contro il pagamento di un deposito e la sottoscrizione di una ricevuta.

b) Per la gestione del registro delle chiavi delle barriere stradali forestali di Glarona Nord è competente la Segreteria del Settore Foresta e Agricoltura. Il registro delle chiavi deve essere costantemente aggiornato.

c) Il solo possesso di una chiave non autorizza a percorrere una strada forestale. Chi possiede una chiave è responsabile del suo legittimo utilizzo e deve segnalare immediatamente lo smarrimento e sostenere i costi di sostituzione. Alla scadenza del diritto di transito, la chiave della barriera deve essere restituita spontaneamente al punto di consegna entro 10 giorni.

d) Le chiavi delle barriere sono personali e non possono essere cedute a terzi senza il consenso del Settore Foresta e Agricoltura.

e) Le barriere devono essere richiuse dopo ogni passaggio.

Esecuzione e Tariffe

1. Per l'esecuzione del presente Regolamento è competente l'area Bosco e Agricoltura Glarona Nord. L'istanza di ricorso è il Consiglio Comunale.

Esecuzione e Tariffe

1. Per il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 6, il Consiglio comunale di Glarona Nord può riscuotere tasse.

2. La consegna di una chiave della barriera avviene contro il versamento di una cauzione, che verrà rimborsata dopo la restituzione della chiave.

3. Le tasse si orientano alle tariffe di questo regolamento. Il Consiglio comunale emana le tariffe delle tasse.

Responsabilità e Sanzioni Penali

1. In caso di danni e incidenti, il proprietario della strada risponde unicamente nell'ambito della responsabilità del proprietario dell'opera (Art. 58 CO).

2. L'utente autorizzato accetta che la responsabilità per la percorrenza della strada ricada interamente sul conducente del veicolo. Il conducente del veicolo è consapevole del maggior pericolo.

3. Il Comune di Glarona Nord, in qualità di proprietario del fondo, declina in linea di principio ogni responsabilità per danni ai veicoli. Ciò vale in particolare anche per i veicoli parcheggiati.

Responsabilità e Sanzioni Penali

1. Il transito non autorizzato sulle strade forestali sarà denunciato dagli organi di polizia e di controllo competenti, in applicazione delle disposizioni della LCStr e della LFo.

2. Abusi nell'uso di chiavi delle barriere e di autorizzazioni di transito comportano il ritiro dell'abilitazione alla guida.

3. Il foro competente è Glarus.

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