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Art. 12 Regolamento sull'agricoltura (RAgri) - Autorità e Competenze - Commissione Vitivinicola

Attuazione della politica agricola federale - Condizioni quadro per la produzione e la vendita (Art. 7 e ss. LPAgr) - Economia vitivinicola (Art. 60 e ss. LPAgr)
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Art. 12 LandwR - Autorità e Competenze - Commissione Vitivinicola · Commissione Vitivinicola

1. Viene istituita una commissione vitivinicola composta da 7 membri nominati dal Consiglio di Stato. Le organizzazioni professionali per la viticoltura e l'imbottigliamento dei vigneti di Vully e Cheyres/Font sono rappresentate da 2 membri ciascuna.

2. Il o la responsabile della direzione presiede la commissione. Grangeneuve si occupa della segreteria.

3. I commissari vitivinicoli partecipano alle riunioni della commissione con voce consultiva.

4. In qualità di organo consultivo, la commissione vitivinicola esprime pareri su tutte le questioni di rilevanza generale legate al settore vinicolo.

5. Inoltre, si applicano la legislazione sulla durata delle cariche pubbliche complementari e il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento delle commissioni dello Stato.

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