Art. 10 Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPCF) - Trattamenti Dentali
Art. 10 ELKVF - Trattamenti Dentali · Trattamenti Dentali
1. I costi per trattamenti odontoiatrici semplici, economici e adeguati vengono rimborsati.
2. Sono ammesse esclusivamente le cure effettuate da un dentista con diploma federale o con un'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione. Corone, ponti o protesi dentarie adattati direttamente da un tecnico dentale non verranno rimborsati.
3. Se si prevede che i costi di un trattamento odontoiatrico (compreso il laboratorio) superino i 1000 franchi, è necessario inviare un preventivo alla cassa di compensazione cantonale prima del trattamento.
4. I preventivi e le fatture devono essere presentati in conformità con le posizioni tariffarie secondo la tariffa UV/MV/IV. Viene considerato solo il valore minimo del punto tariffario.
5. Per determinare se il trattamento soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, la cassa di compensazione cantonale richiede le informazioni necessarie e, se necessario, sottopone la situazione al suo medico di fiducia. Successivamente, emette un parere per la persona assicurata e il medico curante.
6. L'approvazione del preventivo da parte della cassa di compensazione cantonale non equivale a una garanzia di pagamento. Tuttavia, l'assicurato può contare sul fatto che non saranno sollevate obiezioni professionali contro un trattamento per l'importo del preventivo approvato. Un rimborso è possibile solo se l'importo massimo per il rimborso dei costi di malattia e disabilità non è stato raggiunto e se la persona al momento del trattamento ha ancora diritto alla prestazione complementare annuale.
7. Su espressa richiesta del dentista curante, che deve essere presentata al momento dell'elaborazione del preventivo, la fattura può essere rimborsata direttamente a lui, a condizione che il trattamento corrisponda a quello approvato dalla cassa di compensazione cantonale.