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836.3 MBGLAMAT CH-FR

Legge sugli assegni di maternità (LAMat) (MBG)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. È istituito un sistema di contributi con l'obiettivo di garantire la sicurezza materiale alla nascita o all'adozione di un bambino. Vengono erogati i seguenti contributi

a) un contributo integrativo di maternità per l'assicurazione maternità federale;

b) ...

c) un contributo per adozione.

Contributo Maternità Supplementare

1. Il contributo integrativo di maternità è una prestazione pecuniaria erogata per un periodo di 98 giorni dopo la nascita del bambino. In caso di parto plurimo, viene erogato un solo contributo.

2. Il contributo è inalienabile, impignorabile e non soggetto a esecuzione forzata. Resta fermo l'articolo 20.

Contributo Maternità Supplementare

1. Donne che, al momento della nascita del loro bambino, risiedono da almeno un anno nel Cantone e si trovano qui (data dell'iscrizione all'ufficio di controllo degli abitanti), hanno diritto a un contributo complementare di maternità, se

a) Non ricevono prestazioni dall'assicurazione maternità federale o da altre assicurazioni sociali;

b) Ricevono dall'assicurazione maternità federale o da altre assicurazioni sociali prestazioni inferiori all'importo secondo l'Articolo 4.

2. Donne in condizioni economiche modeste hanno diritto al contributo di maternità solo in caso di bisogno secondo gli Articoli 6-10.

Contributo Maternità Supplementare

1. L'ammontare del contributo supplementare di maternità viene stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Le donne che percepiscono prestazioni dall'assicurazione maternità federale o da altre assicurazioni sociali inferiori all'importo di cui al paragrafo 1 ricevono la differenza.

Contributo Maternità Supplementare

1. Il diritto al contributo integrativo di maternità si estingue al 98º giorno successivo al giorno della sua concessione. Termina prima, se la madre si trasferisce fuori dal cantone o se le prestazioni dell'assicurazione maternità federale superano l'importo di cui all'articolo 4.

Contributo di Adozione

1. Il contributo per adozione è una prestazione pecuniaria concessa per 98 giorni. Se un bambino viene adottato congiuntamente o se vengono adottati più bambini contemporaneamente, la madre adottiva può far valere il diritto al contributo una sola volta.

2. Il contributo è incedibile, impignorabile e non soggetto a esecuzione forzata. Resta salvo l'articolo 20.

Contributo di Adozione

1. Diritto a un contributo per l’adozione hanno le madri adottive che, al momento dell'accoglimento del bambino in adozione, risiedono da almeno un anno nel cantone e vi soggiornano (data della registrazione presso l'ufficio del controllo abitanti).

Contributo di Adozione

1. Nell'adozione di un bambino, il contributo alle madri adottive è concesso se al momento dell'ingresso del bambino sono soddisfatte le seguenti condizioni

a) il bambino ha meno di 8 anni o necessita di speciali misure educative;

b) il bambino non è figlio del coniuge;

c) la madre che richiede il contributo non è occupata o non ha reddito, oppure il suo reddito da lavoro è inferiore all'importo previsto dall'articolo 14.

Contributo di Adozione

1. L'importo del contributo per l'adozione è stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Nel caso dell'articolo 13 lett. c, il contributo corrisponde alla differenza tra i due importi.

Contributo di Adozione

1. Il diritto al contributo sorge il giorno dell'accoglimento del minore in adozione.

Contributo di Adozione

1. Il diritto al contributo si estingue al 98º giorno successivo al giorno della sua concessione. Termina prima se la madre si trasferisce al di fuori del cantone, viene revocata la custodia alla persona beneficiaria o essa ottiene un reddito da lavoro superiore a quanto previsto nell'articolo 14.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Il diritto ai contributi per maternità e adozione può essere rivendicato dalla persona avente diritto o dal suo rappresentante legale, dal coniuge nonché dalla terza persona o autorità ai sensi dell'articolo 20.

2. Per rivendicare il diritto, la persona richiedente deve inviare all'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 22 un modulo di domanda completamente compilato.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Persone che possono far valere il diritto devono fornire all'organo esecutivo tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esame della domanda. La procedura è regolata dal regolamento di esecuzione.

2. Devono comunicare senza indugio a tale organo qualsiasi modifica che possa influenzare il diritto alle prestazioni.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. I contributi di maternità e di adozione vengono generalmente versati alla persona avente diritto alla fine del mese.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Su motivata richiesta, specialmente della persona che esercita la tutela o esegue il mandato previdenziale, del giudice di pace o di un servizio sociale regionale, il contributo di un'altra persona o di un'autorità può essere erogato, se la persona avente diritto non lo utilizza, o probabilmente non lo utilizzerà, per il proprio mantenimento o per il mantenimento delle persone conviventi con lei.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Il diritto al pagamento dei contributi di maternità e adozione si prescrive sei mesi dopo la fine del mese per il quale sono stati dovuti.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Le disposizioni relative ai contributi di maternità e adozione sono eseguite dalla cassa di compensazione AVS cantonale.

2. Questa esamina le domande, emette e trasmette le decisioni, effettua i pagamenti e richiede la restituzione dei contributi percepiti indebitamente.

3. Le spese derivanti dall'esecuzione di questi compiti sono rimborsate dallo Stato.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. Le informazioni e i documenti necessari per l'esecuzione di questa legge sono forniti gratuitamente dalle autorità amministrative e giudiziarie.

2. Le persone incaricate dell'esecuzione di questa legge sono obbligate a mantenere il riserbo sulle loro conoscenze e osservazioni nei confronti di terzi.

Procedura, Organizzazione e Finanziamento

1. I contributi di maternità e di adozione pagati, nonché i costi sostenuti dalla cassa cantonale di compensazione AVS per l'esecuzione di questa legge, sono a carico dello Stato.

Disposizioni Comuni e Disposizioni Penali

1. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite dalla persona beneficiaria o dai suoi eredi.

2. Il diritto alla restituzione si estingue un anno dopo che l'ente esecutivo è venuto a conoscenza dei fatti, ma al più tardi cinque anni dopo il pagamento delle prestazioni. Se il diritto alla restituzione deriva da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, tale termine è determinante.

3. Non può essere richiesta una restituzione se essa comporta gravi conseguenze finanziare per la persona beneficiaria e quest'ultima era in buona fede.

Disposizioni Comuni e Disposizioni Penali

1. Chi viola le disposizioni di questa legge è punito con una multa.

2. Le violazioni sono perseguite e giudicate secondo la legge sulla giustizia.

**Rimedi giuridici**

1. Contro le decisioni della cassa di compensazione cantonale AVS si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta; deve essere brevemente motivato e contenere le domande legali. Il ricorso può anche essere registrato nel verbale di un colloquio personale, che deve essere sottoscritto dalla persona che presenta il ricorso.

2. Le decisioni sui ricorsi possono essere impugnate mediante reclamo presso il Tribunale cantonale.

Disposizioni finali

1. La legge del 6 giugno 1991 sui contributi di maternità (SGF 836.3) è abrogata.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge.

2. Questa legge è soggetta al referendum legislativo. È inoltre soggetta al referendum finanziario facoltativo.

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