Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale alla LOCEA
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. Questa legge
a) stabilisce i principi generali per l'adeguamento terminologico della legislazione cantonale all'autonomia organizzativa del Consiglio di Stato;
b) modifica, nei settori in cui viene effettuata una riorganizzazione ai sensi del SVOG[1], le leggi e i decreti pertinenti.
2. La modifica dei decreti del Consiglio di Stato, resa necessaria dalle misure di riorganizzazione, viene effettuata mediante un regolamento.
1. Nei decreti del Gran Consiglio, i nomi delle direzioni sono sostituiti da una denominazione neutrale.
2. Nei decreti di altre autorità, i nomi delle direzioni sono adattati alle denominazioni del regolamento del 12 marzo 2002 sui settori di competenza delle direzioni del Consiglio di Stato e della Cancelleria di Stato (Reg. ambiti dir.).
1. La menzione di capi e cape di direzione viene sostituita in tutta la legislazione cantonale dalla menzione delle direzioni.
2. Laddove sia imprescindibile riferirsi alla persona di una consigliera di Stato o di un consigliere di Stato, si userà uniformemente una formulazione come «la capo o il capo della direzione».
1. I nomi delle unità amministrative sono aggiornati in tutta la legislazione cantonale, in modo che le unità amministrative siano designate in maniera coerente e uniforme.
2. Per l'aggiornamento è determinante l'ordinanza del 9 luglio 2002 riguardante le denominazioni delle unità amministrative delle direzioni del Consiglio di Stato e della Cancelleria di Stato.
3. Negli atti del Gran Consiglio, il nome di un'unità amministrativa può essere sostituito con una denominazione neutra, purché ciò non comporti ulteriori modifiche della legislazione pertinente.
1. Gli organi esecutivi per le pubblicazioni ufficiali si occupano dell'adeguamento terminologico della legislazione cantonale, che è in vigore o è stata decretata al momento dell'entrata in vigore di questa legge, seguendo i principi sopra menzionati.
2. Essi sono inoltre autorizzati ad apportare modifiche nel corso dei lavori per l'esecuzione dell'adeguamento terminologico, che corrispondano a quelle della sezione 3, a condizione che esista chiaramente una lacuna in questa legge e sia evidente come debba essere colmata.
3. In ogni caso, ottengono previamente il parere della direzione nel cui ambito ricade il decreto; in caso di disaccordo, decide il Consiglio di Stato.
1. I seguenti leggi sono abrogate
a) la legge di esecuzione del 7 febbraio 1996 sulla legislazione federale riguardante il passaporto svizzero e la carta d'identità svizzera (SGF 114.3.1);
b) la legge di esecuzione del 23 novembre 1994 sulla legge federale riguardante la protezione dei dati (procedura per i ricorsi all'esercizio del diritto d'informazione) (SGF 17.3);
c) la legge del 23 novembre 1965 per l'esecuzione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente misure per la promozione della costruzione di abitazioni (SGF 87.1).
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione di questa legge, che entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. Tuttavia, i seguenti adeguamenti entreranno in vigore in un momento diverso
a) La modifica dell'allegato all'Accordo del 9 novembre 1974 sulla concessione di assistenza reciproca in materia civile, eseguita tramite l'articolo 24, entrerà in vigore solo con la sua pubblicazione nella Raccolta Ufficiale del Diritto Federale.
b) La modifica dell'articolo 18 comma 1 della legge del 12 novembre 1981 per l'attuazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, eseguita tramite l'articolo 49, entrerà in vigore contemporaneamente alla modifica del 14 dicembre 2001 della legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958.
c) La modifica dell'articolo 12a commi 1 e 2 della legge del 25 settembre 1997 sull'esercizio del commercio, eseguita tramite l'articolo 71, entrerà in vigore contemporaneamente alla legge dell'11 giugno 2002 che modifica la legge sull'esercizio del commercio.