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112.7 CLAZGLFCLA CH-FR

Legge sull'accoglienza del comune municipale bernese di Clavaleyres da parte del Cantone di Friburgo e sulla sua fusione con il comune di Murten (LFCla) - Oggetto (CLAZG)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. In questa legge è disciplinata l'incorporazione del comune bernese di Clavaleyres da parte del Cantone di Friburgo (modifica del territorio cantonale) nell'ambito della sua fusione con il comune di Murten.

1. Disposizioni Generali

1. Il procedimento di fusione (Art. 6-15) viene avviato per primo.

2. Il procedimento di incorporazione (Art. 19-22) viene avviato non appena entra in vigore la decisione del Gran Consiglio di approvare l'accordo intercomunale di fusione, accettato da entrambe le comuni.

3. L'incorporazione e la fusione diventano efficaci, a condizione che le autorità competenti e gli aventi diritto al voto a livello comunale, cantonale e federale abbiano dato il loro consenso definitivo a tutte le proposte presentate.

4. I governi dei due cantoni fissano la data dell'entrata in vigore simultanea dell'incorporazione e della fusione dopo l'approvazione del cambiamento territoriale da parte della Confederazione. Il comune di Morat deve essere previamente consultato.

1. Disposizioni Generali

1. Per quanto le procedure riguardino il comune di Morat, esse sono disciplinate da questa legge e, in via sussidiaria, dal diritto del Cantone di Friburgo, comprese le disposizioni comunali.

2. Per quanto le procedure riguardino il comune di Clavaleyres, esse sono disciplinate dal diritto del Cantone di Berna e, in via sussidiaria, dal diritto del Cantone di Friburgo.

3. Gli effetti dell'incorporazione e della fusione sono disciplinati da questa legge e, in via sussidiaria, dal diritto intercantonale e del Cantone di Friburgo, comprese le disposizioni comunali.

1. Disposizioni Generali

1. Le questioni di voto a livello comunale e cantonale sono uniformi in entrambi i cantoni. Il contenuto delle informazioni sul voto deve essere unificato il più possibile.

2. Il funzionario superiore del distretto del lago garantisce il corretto svolgimento della votazione comunale nel comune di Murten e la coordinazione con l'autorità bernese competente.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato è responsabile della collaborazione con il Cantone di Berna; le competenze del Gran Consiglio e l'esercizio dei diritti politici rimangono riservati.

Fusione

1. Il comune di Murten elabora con il comune di Clavaleyres un accordo di fusione intercomunale.

2. Il contenuto dell'accordo di fusione è sostanzialmente determinato dal diritto del Cantone di Friburgo. L'accordo viene presentato al Cantone di Berna per visione prima della votazione.

3. La votazione comunale nel comune di Murten avviene contemporaneamente a quella nel comune di Clavaleyres. Se i comuni non si accordano su una data, questa viene fissata di comune accordo dai governi dei due cantoni.

Fusione

1. **Il collegio elettorale di Clavaleyres invia una propria rappresentanza nel consiglio generale del nuovo comune per la durata della norma transitoria ai sensi dell'accordo di fusione intercomunale.**

2. **Se la fusione avviene nel corso della legislatura, l'articolo 136, comma 3, della legge del 25 settembre 1980 sui comuni (LC) si applica mutatis mutandis e il consiglio generale esistente viene integrato dalla rappresentanza secondo il comma 1.**

3. **La procedura per la determinazione della rappresentanza si conclude con il loro giuramento e l'immediato inizio delle funzioni.**

Fusione

1. Il distretto elettorale di Clavaleyres invia, per la durata della normativa transitoria secondo l'accordo di fusione intercomunale, un rappresentante nel consiglio comunale del nuovo comune. L'articolo 9, paragrafo 4 rimane riservato.

2. La procedura per la determinazione della rappresentanza si conclude con il giuramento e l'immediato inizio del mandato.

Fusione

1. Il collegio elettorale di Clavaleyres invia una propria rappresentanza nel consiglio comunale della nuova comune; resta riservato l'Articolo 10.

2. Se nel collegio elettorale di Clavaleyres vi sono troppi pochi candidati o troppe poche persone elette disposte ad accettare la loro elezione, si applica il comma 4.

3. Se la fusione ha luogo durante la legislatura, si applica mutatis mutandis l'Articolo 135 comma 3 GG, e la rappresentanza può essere determinata tra i membri del consiglio comunale di Clavaleyres e sedere senza elezioni nel consiglio comunale della nuova comune fino alla fine della legislatura corrente. Se nessun membro è disposto a entrare nel nuovo consiglio comunale, viene avviata una procedura elettorale.

4. Se non è possibile avere una propria rappresentanza ai sensi del comma 1 o 3, l'accordo di fusione intercomunale può prevedere in deroga all'Articolo 135a GG che venga istituita una commissione del consiglio comunale ai sensi dell'Articolo 13.

Fusione

1. Se al momento dell'entrata in vigore secondo l'articolo 2 comma 4, oltre al comune di Clavaleyres, almeno un altro comune del Canton Friburgo è parte dell'accordo intercomunale di fusione con il comune di Murten, l'accordo può prevedere, in deroga all'articolo 9, che più comuni si uniscano per avere diritto congiuntamente ad almeno un seggio nel consiglio comunale. Questi comuni formeranno, per la durata del regime transitorio, un unico collegio elettorale.

2. Se la fusione avviene nel corso della legislatura, l'articolo 135 comma 3 GG si applica per analogia, e i membri dei consigli comunali dei comuni che si uniscono possono entrare senza elezioni nel consiglio comunale del nuovo comune.

Fusione

1. Le procedure per l'invio delle rappresentanze del circondario elettorale di Clavaleyres nel consiglio generale (Art. 7 co. 1 e 2) e nel consiglio comunale (Art. 9 co. 1 e 3 e Art. 10) vengono avviate secondo l'entrata in vigore conforme all'articolo 2 co. 4.

2. Le procedure secondo il comma 1 non posticipano, in particolar modo, eventuali elezioni che si tengono in altri circondari elettorali, la composizione dei nuovi organi comunali, i giuramenti, gli inizi di mandato e gli obblighi di divulgazione di legami di interesse.

Fusione

1. Il Consiglio generale e il Consiglio comunale si costituiscono provvisoriamente dopo l'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 2 comma 4. La costituzione definitiva avviene dopo l'assunzione delle cariche delle rappresentanze del collegio elettorale di Clavaleyres (art. 7 comma 3 e art. 8 comma 2) o dopo la decisione dell'autorità superiore (art. 13 comma 1).

2. Fino alla costituzione definitiva si applicano per analogia in particolare la legislazione sull'esercizio dei diritti politici e la legislazione sui comuni.

3. Le decisioni degli organi comunali costituiti provvisoriamente sono in linea di massima valide anche dopo la costituzione definitiva. Resta salvo l'articolo 20 GG sul riesame delle questioni trattate.

Fusione

1. Se il funzionario superiore stabilisce che il circondario elettorale di Clavaleyres non può inviare una propria rappresentanza nel consiglio comunale ai sensi dell'articolo 9 comma 1 o 3, viene istituita una commissione per la fusione ai sensi dell'articolo 67 comma 1 GG. La commissione supporta l'attuazione dell'incorporazione e della fusione di Clavaleyres.

2. Il consiglio comunale nomina, se possibile, più persone residenti nella frazione di Clavaleyres nella commissione per la fusione. Una rappresentanza, che viene designata all'interno del personale amministrativo dell'ex comune di Clavaleyres, può anch'essa partecipare alle riunioni.

3. Il funzionario superiore del distretto del Lago e l’ufficio del prefetto di Berna-Mittelland possono partecipare alle riunioni della commissione con voto consultivo.

Fusione

1. Le rappresentanze del collegio elettorale di Clavaleyres negli organi comunali e, se del caso, la rappresentanza della frazione di Clavaleyres nella commissione di fusione (articoli 7-10 e articolo 13), elette dopo l'entrata in vigore secondo l'articolo 2 comma 4, sono in carica dal momento del giuramento, o se del caso dalla presa di posto, fino alla fine del nuovo periodo legislativo secondo il comma 3. L'articolo 137 GG sulla proroga del regime transitorio e l'articolo 46a della legge del 6 aprile 2001 sull'esercizio dei diritti politici, che regola i collegi elettorali comunali, rimangono riservati.

2. Il periodo legislativo in corso dal 1° gennaio 2016 per il comune di Murten è prorogato fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 2 comma 4. Gli organi comunali eletti rimangono in carica fino a tale data.

3. Il nuovo periodo legislativo inizia il 1° gennaio 2022. Il collegio elettorale di Murten definisce in precedenza le sue rappresentanze, che assumeranno il loro incarico negli organi comunali all'inizio del nuovo periodo legislativo.

Fusione

1. Il Consiglio di Stato concede un aiuto finanziario per la fusione del comune di Clavaleyres con il comune di Murten. Per la determinazione dell'importo massimo possibile si applicano per analogia gli articoli 11 e 13 della legge del 9 dicembre 2010 sulla promozione delle fusioni comunali.

2. Se nel momento dell'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, oltre al comune di Clavaleyres si unisce al comune di Murten almeno un altro comune friburghese o un comune terzo, si applicano le disposizioni legali sulla promozione delle fusioni comunali a tutti i comuni interessati.

Regole supplementari per una fusione aggiuntiva al 1° gennaio 2022

1. Se il 1° gennaio 2022 almeno un terzo comune del canton Friburgo si unisce al nuovo comune, le elezioni nel terzo comune verranno posticipate secondo le condizioni di cui all'articolo 136c GG. Gli organi comunali eletti per il periodo legislativo corrente rimangono in carica fino al 31 dicembre 2021.

Regole supplementari per una fusione aggiuntiva al 1° gennaio 2022

1. Il numero di seggi che, secondo l'accordo di fusione intercomunale, spettano al circondario elettorale di Clavaleyres negli organi comunali è determinante fino alla fine della nuova legislatura. Restano riservate le disposizioni dell'articolo 14 comma 1 relative alla proroga del regime transitorio e ai circondari elettorali comunali.

2. Il numero di seggi che spettano al circondario elettorale di Murten e al circondario elettorale del terzo comune a partire dal 1° gennaio 2022 negli organi comunali è determinato in base al rapporto delle popolazioni di questi ex comuni. Il terzo comune ha diritto ad almeno un seggio in ogni organo comunale.

Regole supplementari per una fusione aggiuntiva al 1° gennaio 2022

1. Le disposizioni dell'accordo di fusione con il terzo comune possono differire dal numero totale di seggi degli organi comunali secondo l'accordo di fusione intercomunale. I numeri totali divergenti sono determinanti a partire dal 1° gennaio 2022.

2. Le disposizioni dell'accordo di fusione con il terzo comune possono differire dal numero di seggi del collegio elettorale di Murten negli organi comunali secondo l'accordo di fusione intercomunale. Il numero divergente di seggi del collegio elettorale di Murten è determinante a partire dal 1° gennaio 2022.

**Articolo 1: Ammissione**

1. L'integrazione del comune di Clavaleyres nel Canton Friburgo è disciplinata da un accordo intercantonale (concordato di modifica territoriale) e da un accordo intercantonale di esecuzione. Il concordato e l'accordo di esecuzione tengono conto dell'accordo di fusione intercomunale accettato dai comuni.

2. Il concordato determina la modifica territoriale e regola i principi fondamentali del cambio di cantone del comune di Clavaleyres. Conferisce al Consiglio di Stato il potere di negoziare con il Canton Berna un accordo intercantonale di esecuzione sulle modalità subordinate.

3. Il comune di Murten deve essere previamente consultato.

**Articolo 1: Ammissione**

1. Il Consiglio di Stato negozia e firma il concordato di modifica territoriale. Il Gran Consiglio decide sull'approvazione sotto forma di legge di adesione al concordato.

2. Con la legge di adesione, il Gran Consiglio accetta la modifica del territorio cantonale. Egli sottopone la legge a referendum popolare.

3. I referendum si tengono in entrambi i cantoni lo stesso giorno. La data delle votazioni è stabilita dai due governi.

**Articolo 1: Ammissione**

1. Il Consiglio di Stato ha la competenza di approvare l'adesione all'accordo inter-cantonale di esecuzione. Può prevedere ulteriori disposizioni esecutive inter-cantonali e cantonali.

2. Il Consiglio di Stato può delegare le proprie competenze in conformità agli articoli 5, commi 2 e 3, e 66 della legge del 16 ottobre 2001 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione.

**Articolo 1: Ammissione**

1. I governi assicurano che il concordato di modifica territoriale accettato da entrambi i cantoni venga sottoposto all'approvazione della Confederazione.

**Norme di Esecuzione e Disposizioni Finali**

1. Con la presente legge vengono convalidati in particolare i seguenti passaggi procedurali

a) Decisione dell'assemblea comunale del Comune di abitanti di Clavaleyres del 28 novembre 2013 riguardante una fusione con il Comune di Murten;

b) Decisione del Consiglio generale del Comune di Murten del 30 aprile 2014 riguardante l'avvio di negoziati di fusione con il Comune di abitanti di Clavaleyres;

c) Elaborazione, firma e presentazione dell'accordo intercomunale di fusione a beneficio della popolazione residente nel perimetro dei comuni che si stanno fondendo;

d) Votazione comunale nel Comune di abitanti di Clavaleyres sull'accordo intercomunale di fusione, soggetta alla decisione della sua approvazione (Art. 2 comma 2);

e) Votazione comunale nel Comune di Murten sull'accordo intercomunale di fusione, soggetta alla decisione della sua approvazione (Art. 2 comma 2).

**Norme di Esecuzione e Disposizioni Finali**

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione di questa legge. È responsabile per l'attuazione dell'integrazione e della fusione.

2. Le istanze friburghesi conducono i lavori di attuazione in modo autonomo e coinvolgono le istanze bernesi. Le competenze degli organi superiori del potere legislativo, esecutivo e giudiziario restano garantite; il comma 3 resta riservato.

3. Il Consiglio di Stato è autorizzato a decidere le modifiche formali e redazionali nei decreti normativi del Gran Consiglio, necessari a seguito dell'integrazione e della fusione. Il diritto di veto del Gran Consiglio rimane riservato.

Disposizioni di esecuzione e disposizioni finali

1. Le forme di collaborazione intercomunale quali statuti, accordi o contratti devono essere adeguate in conformità con il diritto sovraordinato.

2. Il nuovo comune uniforma i regolamenti dei comuni fusi entro due anni dall'entrata in vigore ai sensi dell'Articolo 2 comma 4. I regolamenti precedenti restano in vigore fino alla loro uniformazione.

Disposizioni di Esecuzione e Finali

1. Il Gran Consiglio conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di abrogare la presente legge e, se del caso, la legge di adesione e di denunciare il concordato di modifica territoriale, qualora si sia verificato uno dei seguenti casi

a) Uno o entrambi i comuni hanno rifiutato la fusione.

b) Uno o entrambi i cantoni hanno rifiutato il concordato di modifica territoriale.

c) La Confederazione ha rifiutato l'approvazione della modifica territoriale.

d) Il cambiamento di cantone è stato effettuato e la fusione è stata attuata.

2. Il diritto di veto del Gran Consiglio rimane riservato.

3. Il Consiglio di Stato è competente per la risoluzione dell'accordo di esecuzione inter-cantonale e l'abrogazione di ulteriori disposizioni esecutive, in particolare se si è verificato un caso previsto al paragrafo 1 lett. b-d.

4. L'articolo 19 paragrafo 3 relativo all'audizione preliminare è applicabile.

Disposizioni Esecutive e Finali

1. Questa legge è soggetta al referendum legislativo. Non è soggetta al referendum finanziario.

2. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge.

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