Ordinanza concernente l'esecuzione delle rilevazioni statistiche cantonali (ORStat) - Scopo e Ambito di Applicazione (STATEV)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1. In questo regolamento è disciplinata l'attuazione di rilevazioni statistiche e l'elaborazione dei dati raccolti per la creazione di statistiche.
2. Essa si applica ai censimenti completi, parziali e campionari con o senza sondaggi, nonché alle valutazioni di dati amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge statistica.
1. Con l'obiettivo di creare statistiche sullo stato e lo sviluppo del mercato immobiliare nel cantone, i seguenti dati possono essere elaborati
a) Dati raccolti dai rispondenti
1. Identificatore interno dell'edificio
2. Identificatore federale dell'edificio (EGID)
3. Indirizzo dell'edificio: Via
4. Numero civico
5. CAP
6. Località
7. Identificatore interno dell'ingresso
8. Identificatore interno dell'appartamento
9. Identificatore federale dell'appartamento (EWID)
10. Numero dell'appartamento o posizione sul piano
11. Piano
12. Tipo di transazione immobiliare
13. Tipo di oggetto
14. Stato dell'appartamento
15. Osservazione sullo stato dell'appartamento
16. Numero di stanze
17. Superficie abitabile in m²
18. Identificazione interna dell'inquilino
19. Affitto netto mensile
20. Tassa mensile per spese accessorie
21. Pagamenti forfettari mensili per spese accessorie
22. Altri costi
23. Detrazione/Sovvenzione
24. Affitto lordo mensile
25. Inizio del contratto di locazione corrente
26. Termine di disdetta accettato
27. Termine di disdetta desiderato
28. Identificazione interna del proprietario
29. Tipo di proprietario
b) Dati di livello A del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (GWR) secondo l'allegato 1 del Regolamento del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (VGWR);
c) Dati sulle aziende operanti nel settore immobiliare nel cantone tratti dal Registro delle imprese e delle aziende (BUR) secondo gli elenchi negli articoli 3 e 3a del Regolamento federale del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e delle aziende (BURV);
d) Dati dal registro degli abitanti (FriPers) secondo l'articolo 4 della legge del 23 maggio 1986 sul controllo degli abitanti (EKG)
1. Identificatore pseudonimizzato
2. Anno di nascita
3. Data di morte
4. Sesso
5. Lingua madre
6. Comune
7. Relazione di registrazione
8. Identificatore edificio (EGID)
9. Identificatore appartamento (EWID)
10. Numero della famiglia
11. Tipo di famiglia
12. Data di trasloco
13. Indirizzo, 1a riga
14. Indirizzo, 2a riga
15. Via
16. Numero civico
17. CAP Svizzera
18. CAP riga aggiuntiva
19. Località
20. Cittadinanza
21. Numero BFS cittadinanza
22. Data di arrivo
23. Luogo di origine
24. Cantone di origine
25. Paese di origine
26. Data di partenza
27. Luogo di destinazione
28. Cantone di destinazione
29. Paese di destinazione
30. AHVN13
e) Dati dal registro fondiario
1. Superficie del terreno
f) Dati dall'applicazione per la gestione delle procedure di autorizzazione edilizia (dossier FRIAC);
g) Dati raccolti dalla KSTV
1. Numero dei valori locativi per indirizzo delle proprietà situate nel cantone
2. Reddito secondo l'articolo A1-5 del regolamento esecutivo della legge sull'assistenza sociale (ARSHG)
1. Collegamento dei dati (Art. 18 comma 1)
| Set di dati collegati | Chiave di collegamento | Scopo | Organo di rilevamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice degli affitti / GWR | EGID | Indicatori per sottozone dei comuni (quartieri) | HSW-FR |
| Indice degli affitti / GWR / Dati fiscali (numero di valori locativi propri per indirizzo) | EGID | Determinazione del patrimonio edilizio in affitto (grado di copertura = appartamenti in affitto osservati / totale del patrimonio edilizio in affitto) | HSW-FR |
| Indice degli affitti / FriPers / GWR | EGID / EWID | Indicatori socioeconomici + monitoraggio delle vacanze di alloggi | HSW-FR |
| FriPers / GWR / Dati fiscali | EGID / EWID / AHVN13 | Indicatori sui redditi per abitazione | Ente |
| Indice degli affitti / Dati sui redditi per abitazione / FriPers | EGID / EWID | Indicatori finanziari e socioeconomici per abitazione o categoria di abitazione | HSW-FR |
1. Gli organi di rilevamento sono l'Ufficio di Statistica e Dati (l'Ufficio) come ente statistico centrale del Cantone e le autorità designate in questo regolamento o nella legislazione speciale per le rilevazioni nel rispettivo ambito di competenza.
1. Gli organi di rilevazione preparano e conducono le rilevazioni. Essi elaborano i documenti di rilevazione previa consultazione dei settori interessati, analizzano i risultati e li pubblicano.
1. Prima di condurre un'indagine, gli organi di rilevazione verificano con l'ufficio se le informazioni ricercate non possano essere ottenute da dati statistici o amministrativi esistenti.
2. Nella loro attività statistica, rispettano i principi della statistica riconosciuti a livello nazionale e internazionale, in particolare quelli dell'indipendenza professionale, dell'obiettività, della riservatezza, della sicurezza dei dati e della protezione dei dati.
1. L'Ufficio coordina le indagini cantonali e si assicura, per quanto possibile, che i risultati siano comparabili a livello regionale, nazionale, internazionale e nel tempo. Promuove l'armonizzazione dei metodi e delle definizioni e può emanare direttive a tal fine.
2. Gli organi d'indagine richiedono il parere dell'Ufficio prima di condurre le indagini.
1. Per l'esecuzione delle rilevazioni, gli organi di rilevazione possono accedere ai registri amministrativi o creare registri basati sui dati amministrativi cantonali.
2. Questi registri contengono le informazioni necessarie affinché i rispondenti possano essere contattati e sia garantito il follow-up delle rilevazioni.
3. L'ufficio gestisce i registri.
1. Qualora terzi siano incaricati delle rilevazioni, gli organi di rilevazione sono soggetti alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati e, riguardo all'esternalizzazione del trattamento dei dati, alla legislazione sull'e-government.
2. Regolano i diritti e i doveri di tali terzi in contratti specifici. In merito all'uso dei dati personali, gli organi di rilevazione obbligano i terzi in particolare a
a) utilizzare i dati che sono loro comunicati o che raccolgono nell'ambito del loro incarico esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico stesso;
b) non collegare la rilevazione effettuata per l'organo di rilevazione con altre rilevazioni per ulteriori incarichi, senza aver ottenuto l'esplicito consenso dell'organo di rilevazione o dell'ufficio.
3. Gli organi di rilevazione si accertano che i terzi incaricati abbiano adottato le necessarie misure organizzative per trattare tali dati in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati e sull'e-government, nonché con i principi di questo regolamento.
1. Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico selezionate per l'interrogazione, così come gli organi dell'amministrazione cantonale e delle amministrazioni comunali, sono invitate a partecipare.
2. L'organo di rilevazione o l'appaltatore, nel caso in cui la rilevazione venga esternalizzata, informa le persone selezionate riguardo a
a) la base legale della rilevazione;
b) l'oggetto della rilevazione;
c) il suo svolgimento;
d) l'uso dei dati e
e) le misure previste per la protezione dei dati.
1. Tutte le persone e gli organi incaricati dell'esecuzione delle rilevazioni sono obbligati a trattare i dati raccolti con riservatezza.
2. Si assicurano che i dati raccolti siano conservati in un luogo sicuro.
3. L'obbligo di riservatezza e diligenza dei committenti esterni è regolato contrattualmente.
1. I dati individuali raccolti ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici e di ricerca.
1. Gli organi di rilevamento possono utilizzare le caratteristiche identificative personali necessarie per il completamento, il controllo e l'elaborazione dei dati individuali raccolti.
2. Possono collegare le informazioni raccolte nei dati individuali con informazioni provenienti da altre fonti (collegamento dei dati), purché la legge consenta loro l'accesso a queste fonti di dati. Resta riservata la normativa federale in materia di collegamento con dati federali o con dati ottenuti in base al diritto federale. I casi di collegamento sistematico dei dati sono elencati nell'appendice 1.
3. I dati individuali, dopo il loro collegamento, vengono immediatamente anonimizzati o, se necessario per confronti longitudinali, pseudonimizzati, appena lo scopo della loro elaborazione e utilizzo lo consente.
1. Gli organi di rilevazione possono mettere a disposizione i dati individuali delle rilevazioni a enti privati o pubblici per lavori statistici e di ricerca, purché siano rispettate e contrattualmente concordate le seguenti condizioni
a) I dati trasmessi non contengono più caratteristiche identificative delle persone.
b) Il destinatario si impegna a non trasmettere i dati ricevuti a terzi e a distruggerli al termine dei lavori.
c) Vengono adottate le necessarie misure di sicurezza.
2. Gli organi di rilevazione possono trasmettere i dati individuali agli uffici statistici della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, che ne hanno bisogno per lavori statistici, a condizione che sia garantita la protezione dei dati e siano stati presi gli accordi contrattuali necessari.
1. Gli organi di rilevazione distruggono le caratteristiche identificative delle persone e i documenti di rilevazione non appena non sono più necessari per la raccolta, il completamento, il controllo e l'elaborazione dei dati o per la creazione di serie temporali di lunga durata.
1. I risultati delle rilevazioni sono pubblicati o resi accessibili in una forma che esclude qualsiasi identificazione delle persone, delle famiglie, delle imprese e/o degli stabilimenti intervistati.
1. Le persone intervistate sostengono i costi per la messa a disposizione dei dati richiesti.
2. Fatte salve disposizioni contrarie, gli organi di rilevamento sostengono i costi per la preparazione e l'esecuzione delle rilevazioni, nonché per l'analisi e la pubblicazione dei risultati.
1. Salvo disposizioni contrarie, le tasse ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sono riscosse dall'ufficio.
1. Viene condotta un'indagine per creare statistiche sullo stato e lo sviluppo del mercato immobiliare nel cantone. L'elenco dei dati raccolti si trova nell'Allegato 1.
2. La Scuola Universitaria Professionale di Friburgo (HSW-FR) è l'organo d'indagine competente a tale scopo. In deroga all'articolo 7, non è consentito affidare a terzi la realizzazione dell'indagine.
3. Tuttavia, l'ufficio è destinatario dei dati forniti dall'Amministrazione Cantonale delle Imposte (KSTV) ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 lettera c StatG. Sono esclusi da ciò i dati relativi al valore locativo imputato.
1. I dati raccolti nel contesto della rilevazione possono essere collegati ai sensi dell'articolo A1-2 comma 1.
2. L'ufficio comunica all'HSW-FR il risultato dei collegamenti effettuati sulla base dell'articolo A1-2 comma 1.
1. I supporti di dati devono trovarsi in Svizzera e essere soggetti al diritto svizzero.
2. I dati personali raccolti saranno conservati in forma non anonimizzata per 15 anni, al fine di consentire un'analisi longitudinale del mercato immobiliare su tre periodi legislativi. Questi dati possono essere utilizzati esclusivamente per scopi statistici e devono essere distrutti dopo la scadenza del periodo di conservazione.
1. Gli indicatori statistici a cui mira la rilevazione sono stabiliti dall'HSW-FR su richiesta dell'associazione del monitoraggio abitativo e immobiliare di Friburgo (l'associazione).
2. L'HSW-FR comunica all'associazione e all'ufficio gli indicatori selezionati.
1. La raccolta avviene per via elettronica.
2. Essa avviene trimestralmente.
1. Tutte le persone, nonché tutte le organizzazioni private e pubbliche che gestiscono immobili nel Canton, possono essere interrogate.
2. Le persone e le organizzazioni interrogate sono obbligate a fornire informazioni.
1. I risultati della rilevazione sono pubblicati dall'HSW-FR e/o dall'Ufficio.
1. Le spese di riscossione sono a carico dello Stato e degli altri membri dell'associazione.
2. La quota dello Stato viene stabilita nel bilancio preventivo.