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Legge sulla statistica cantonale (LStat) - Obiettivi (StatG)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo articolo di legge ha l'obiettivo di

a) definire i compiti della statistica cantonale;

b) organizzare la statistica cantonale;

c) promuovere la collaborazione con la Confederazione, i cantoni, i comuni nonché con gli enti interni ed esterni nel campo della statistica pubblica;

d) garantire l'accesso alle informazioni statistiche disponibili;

e) garantire il rispetto della protezione dei dati nel settore della statistica.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica a tutti i lavori statistici

a) ordinati dal Consiglio di Stato;

b) eseguiti dalle unità amministrative cantonali;

c) eseguiti da enti pubblici, persone giuridiche o fisiche a cui l'autorità competente ha affidato l'esercizio di un mandato nel campo della statistica.

2. Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge completamente o parzialmente applicabile alle attività statistiche di altri enti di diritto pubblico, persone giuridiche o fisiche, quando esse

a) ricevono sovvenzioni dal Cantone;

b) esercitano un'attività basata su una concessione o autorizzazione del Cantone.

3. Per le attività statistiche dei comuni si applicano in ogni caso gli articoli 4, 5, 6 paragrafo 4 e 16-21 di questa legge.

4. La raccolta e l'uso interno dei dati esclusivamente per scopi amministrativi non sono considerati attività statistiche.

1. Disposizioni Generali

1. La statistica cantonale fornisce alle autorità cantonali, ai comuni e al pubblico ampio informazioni statistiche raccolte in totale indipendenza, importanti, rappresentative e coerenti, in particolare su popolazione, territorio e ambiente, economia, finanze pubbliche, sicurezza sociale, salute, istruzione e cultura, società e politica.

2. Essa raccoglie, elabora, conserva, analizza e diffonde dati statistici rispettando i principi formulati negli articoli 4 e 5.

3. Con la sua attività statistica, il Cantone contribuisce allo sviluppo del sistema svizzero d'informazione statistica collaborando con la Confederazione, gli altri cantoni, i comuni, le organizzazioni regionali, la comunità scientifica, il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni statistiche internazionali.

4. Le informazioni della statistica cantonale servono a

a) preparare, realizzare e verificare i compiti cantonali;

b) soddisfare, nei limiti del possibile, le esigenze informative degli enti pubblici, della comunità scientifica, del settore privato, delle parti sociali, di altri gruppi di interesse, dei media e del pubblico;

c) realizzare progetti di ricerca e studi di previsione di interesse generale.

1. Disposizioni Generali

1. Tutte le persone coinvolte nella raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche operano con piena indipendenza e secondo principi professionali basati su principi e metodi scientifici.

2. Nel rispetto del segreto statistico, le informazioni statistiche sono pubbliche.

3. Le informazioni statistiche pubblicate sono accompagnate da indicazioni sul campo di applicazione, sulle fonti e sui metodi di rilevazione e valutazione, per facilitare la comprensione e il corretto utilizzo.

4. I risultati delle rilevazioni, ove possibile, sono trasformati in affermazioni utilizzabili.

1. Disposizioni Generali

1. I dati sono raccolti secondo i principi di proporzionalità e necessità; nel fare ciò, viene rispettata la legislazione sulla protezione dei dati.

2. Se l'autorità competente dispone dei dati necessari o se questi sono ottenuti da un'altra organizzazione soggetta a questa legge attraverso l'esecuzione della normativa cantonale (dati amministrativi del Cantone), essa rinuncia a rilevamenti specifici per la statistica cantonale (rilevamento diretto, rilevamento indiretto o rilevamenti tramite osservazione e misurazione).

3. Se i dati necessari per la statistica cantonale non sono disponibili presso l'amministrazione cantonale attraverso terzi, essi sono raccolti presso i comuni o altre persone giuridiche di diritto pubblico, qualora siano lì disponibili (rilevamento indiretto).

4. Se le fonti previste nei paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti, l'autorità competente cerca di ottenere risultati rappresentativi per il Cantone attraverso la regionalizzazione della statistica federale.

5. È considerato rilevamento diretto la raccolta di nuovi dati alla fonte tramite intervista di persone fisiche e giuridiche unicamente per gli obiettivi definiti da questa legge.

6. Per ogni rilevamento diretto nel quadro di questa legge, l'autorità competente stabilisce in un regolamento l'oggetto e lo scopo del rilevamento, i gruppi intervistati, gli uffici responsabili delle rilevazioni, l'obbligo di informazione e i costi del rilevamento.

Poteri di emanazione e Collaborazione

1. Il Consiglio di Stato dispone le indagini necessarie e regola i dettagli.

2. Può, qualora la partecipazione sia volontaria, quindi non vi sia obbligo di informazione, e le persone o le istanze interessate non siano obbligate a collaborare, delegare il potere di ordinanza a una delle sue direzioni, a un ufficio dell'amministrazione cantonale o a un'istituzione o ente di diritto pubblico

a) per indagini in cui non vengono raccolti dati personali;

b) per indagini su un piccolo numero di imprese e aziende di diritto privato e pubblico;

c) per indagini una tantum presso un piccolo numero di intervistati.

3. Gli istituti di ricerca sottoposti a questa legge possono disporre indagini una tantum o a tempo determinato senza obbligo di informazione.

4. Altre organizzazioni soggette a questa legge ai sensi dell'articolo 2 par. 2 e 3 possono disporre autonomamente

a) indagini senza obbligo di informazione, nelle quali non vengono raccolti dati personali;

b) indagini senza obbligo di informazione presso persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico, con le quali l'organizzazione collabora per l'adempimento delle sue altre funzioni;

c) indagini con obbligo di informazione, se previsto da un'altra legge.

Poteri di emanazione e Collaborazione

1. Le unità amministrative cantonali e le istituzioni di diritto pubblico sono obbligate a fornire informazioni.

2. Se lo richiede la completezza, la rappresentatività, la comparabilità o l'attualità di una statistica, il Consiglio di Stato, nel disporre un'indagine, può obbligare le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico e i loro rappresentanti a fornire informazioni.

3. I soggetti obbligati devono fornire le informazioni in modo completo, veritiero, entro i termini, nella forma prescritta e gratuitamente.

4. Chi fornisce volontariamente informazioni per un'indagine deve farlo in modo veritiero e secondo la propria migliore conoscenza.

Poteri di emanazione e Collaborazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, previa consultazione, in quale misura i comuni e altre entità soggette a questa legge partecipano all'esecuzione di una rilevazione.

2. Può disporre l'acquisizione di dati da raccolte di dati, a condizione che la base legale delle raccolte di dati non escluda espressamente l'uso per scopi statistici. Se questi dati sono soggetti a un obbligo di riservatezza sancito dalla legge, non possono essere divulgati in conformità all'articolo 17 della presente legge e alle disposizioni legali sulla protezione dei dati.

3. I comuni e altre entità che collaborano a rilevazioni statistiche sostengono a proprie spese i costi derivanti dalla loro partecipazione.

4. Il Consiglio di Stato può compensare i comuni per operazioni e prestazioni straordinarie fornite volontariamente.

Poteri di disposizione e Cooperazione

1. Gli istituti di ricerca e altre organizzazioni idonee possono essere incaricati dal Consiglio di Stato di partecipare a indagini o altri lavori statistici, a condizione che sia garantita la protezione dei dati personali.

2. Può essere concessa un'indennità.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. L'Ufficio responsabile della statistica (l'Ufficio) è l'ente centrale di statistica del Cantone ed è sottoposto alla Direzione responsabile della statistica. Fornisce servizi statistici per le dipendenze e gli enti del Cantone, per i comuni e il pubblico.

2. L'Ufficio coordina la statistica cantonale e crea basi uniformi nell'interesse della comparabilità cantonale, regionale, nazionale e internazionale.

3. Al momento della pianificazione legislativa, redige un programma pluriennale in collaborazione con gli altri uffici di statistica, previa consultazione delle parti interessate e in coordinamento con la statistica federale.

4. L'Ufficio effettua di norma le rilevazioni e elabora rappresentazioni complessive.

5. Tiene conto, per quanto possibile, delle esigenze informative dei suoi partner.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. Per garantire il coordinamento delle statistiche pubbliche, l'ufficio collabora con la Confederazione, altri cantoni, altri uffici cantonali, i comuni, gli istituti di ricerca, le parti sociali, la politica così come altre organizzazioni statistiche.

2. L'ufficio deve essere informato su tutti i progetti statistici, studi e pubblicazioni.

3. Deve essere altresì consultato nella preparazione di basi legali o regolamentari che prevedono la raccolta o l'analisi di dati statistici.

4. Per facilitare la raccolta, l'uso e l'analisi dei dati amministrativi, l'ufficio deve essere consultato per le nuove acquisizioni di sistemi informativi.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. Le unità amministrative, i comuni e, in conformità con la loro subordinazione secondo l'articolo 2, le altre organizzazioni forniscono all'Ufficio i risultati e le basi della loro attività statistica per l'adempimento dei suoi compiti.

2. Se necessario, forniscono anche i dati raccolti e indicano il metodo con cui è stata condotta la raccolta e il modo in cui i dati sono stati trattati.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. L'Ufficio consiglia i servizi dell'amministrazione cantonale e i comuni.

2. Fornisce loro i dati necessari nell'ambito dell'articolo 17 di questa legge.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. L'Ufficio può istituire registri su persone fisiche o giuridiche o partecipare alla loro istituzione, a condizione che i registri servano a scopi statistici, rispondano a un interesse pubblico e le disposizioni legali ne consentano esplicitamente la tenuta.

2. Può utilizzare identificatori e nomi per aggiornare i registri di cui è incaricato della gestione.

3. In fase di istituzione e gestione dei registri, viene invitato a esprimere un parere, affinché si consenta un trattamento uniforme.

**Organizzazione della Statistica Cantonale**

1. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio di Stato e presentato al Gran Consiglio unitamente al piano legislativo per presa di conoscenza. Esso fornisce informazioni su

a) i principali lavori della statistica cantonale;

b) le previsioni relative all'impegno finanziario e di personale del Cantone;

c) gli effetti delle rilevazioni per i partecipanti e gli intervistati;

d) la collaborazione con la Confederazione, altri Cantoni e i Comuni.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Disposizioni generali

1. I dati raccolti o comunicati a fini statistici non possono essere utilizzati per altri scopi, a meno che un'altra legge disponga espressamente un diverso utilizzo o la persona interessata vi acconsenta per iscritto.

2. I dati personali o i risultati che consentono l'identificazione o la deduzione della situazione personale di singole persone fisiche o giuridiche non possono essere pubblicati ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera d della legge del 12 ottobre 2023 sulla protezione dei dati.

3. I dati raccolti a fini statistici sono trattati in modo confidenziale e conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.

4. Le persone incaricate di compiti statistici devono mantenere la riservatezza sui dati e su tutte le circostanze relative alle persone fisiche e giuridiche di cui sono venute a conoscenza nell'ambito di tale attività.

5. Questo obbligo si applica in particolare anche alle persone coinvolte nella partecipazione a indagini nel cantone, nei comuni o presso altri uffici, o che ottengono dati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 della presente legge.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Disposizioni generali

1. Le istanze, gli uffici e le persone incaricate di compiti statistici rispettano le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. Chi esegue o partecipa all’esecuzione di un rilevamento statistico federale deve osservare le disposizioni della legislazione federale in materia di statistica riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2. Il materiale di rilevamento che contiene, oltre ai dati richiesti, nomi o numeri d’identificazione personale delle persone interessate, può essere trattato solo dagli uffici di rilevamento competenti e dalle persone autorizzate.

3. I dati personali anonimizzati possono essere trasmessi a enti statistici pubblici e istituti di ricerca esclusivamente per scopi statistici.

4. Tali istituti devono confermare per iscritto di rispettare le disposizioni cantonali sulla protezione dei dati e il segreto statistico.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Disposizioni generali

1. Per l'adempimento dei suoi compiti statistici, l'Ufficio può collegare i dati tra loro, a condizione che questi vengano immediatamente anonimizzati dopo il loro collegamento o, qualora sia necessario per confronti longitudinali, resi pseudonimi.

2. Se vengono collegati dati particolarmente riservati o se il collegamento consente di dedurre aspetti essenziali della personalità, l'intero set di dati deve essere cancellato al termine delle operazioni di valutazione statistica. La cancellazione viene comunicata alla proprietà dei dati.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Disposizioni generali

1. Per consentire il collegamento dei dati, gli uffici dello Stato e dei comuni devono trasmettere all'ufficio i relativi identificatori federali, nella misura in cui questi identificatori siano utilizzati in conformità con la normativa vigente.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Disposizioni generali

1. I dati personali raccolti per scopi statistici devono essere protetti contro ogni trattamento abusivo attraverso misure tecniche e organizzative adeguate.

2. I dati personali devono essere conservati in modo tale che non possano essere consultati, modificati o distrutti da persone non autorizzate.

3. Le liste di nomi e indirizzi create ai fini della raccolta dati o per il coordinamento delle rilevazioni, così come il materiale di rilevazione con numeri di identificazione personale, non devono essere conservate. Devono essere distrutte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 di questa legge, non appena non sono più strettamente necessarie per i lavori statistici.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati - Elaborazione dei dati per la statistica del mercato immobiliare

1. Statistiche sullo stato e lo sviluppo del mercato immobiliare nel Cantone possono essere redatte alle condizioni di questa sottosezione.

2. In vista della redazione di queste statistiche, possono essere elaborati i seguenti dati relativi agli aventi diritto di beni immobili nel Cantone Friburgo

a) Dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati;

b) Dati personali particolarmente degni di protezione ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati riguardanti l’assistenza sociale materiale, le attività religiose, politiche e sindacali e la salute;

c) Dati fiscali relativi al valore locativo e al reddito familiare in relazione all’abitazione, forniti dall'Amministrazione fiscale cantonale.

3. Gli aventi diritto di beni immobili ai sensi del comma 2 includono in particolare le proprietarie e i proprietari nonché le altre titolari e i titolari di diritti reali, le locatarie e i locatari nonché le subaffittuarie e i subaffittuari.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento

a) i dati personali e fiscali che possono essere elaborati;

b) le modalità di elaborazione dei dati;

c) il collegamento dei dati.

Protezione dei Dati e Sicurezza dei Dati - Elaborazione dei Dati per le Statistiche del Mercato Immobiliare

1. Il Consiglio di Stato designa, previa consultazione delle cerchie interessate e parere della commissione cantonale per la trasparenza, la protezione dei dati e la mediazione, l'ufficio di rilevazione responsabile per l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 18a paragrafo 2.

2. Il Consiglio di Stato designa gli uffici di rilevazione responsabili per il collegamento di questi dati e, se del caso, stabilisce quale ufficio può collegare quali dati nel rispetto degli articoli 17a e 17b.

Protezione dei Dati e Sicurezza dei Dati - Elaborazione dei Dati per le Statistiche del Mercato Immobiliare

1. Le stazioni di rilevamento ai sensi dell'Articolo 18b sono finanziate dallo Stato e dagli altri attori che beneficiano delle statistiche fornite.

2. Il Consiglio di Stato determina, in base alla legislazione sulle sovvenzioni, il compenso corrispondente alla quota dello Stato.

Pubblicazioni e Servizi

1. I principali risultati statistici e le basi vengono pubblicati in una forma che sia a misura dell'utente; i risultati non pubblicati vengono resi accessibili in maniera adeguata.

2. L'ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria a tale scopo anche agli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati.

3. Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati non devono permettere di trarre conclusioni sulle condizioni di singole persone fisiche o giuridiche, a meno che la persona interessata non le abbia già rese accessibili in modo generale.

4. L'ufficio consulta gli enti interessati prima della pubblicazione di studi statistici particolari. L'indipendenza della pubblicazione deve essere garantita.

5. Gli enti interessati non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito della consultazione.

Pubblicazioni e Servizi

1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 10, 13, 14 comma 1 e 19 comma 2 di questa legge

a) l'ufficio elabora analisi e valutazioni statistiche specifiche per le unità amministrative cantonali e le istituzioni e, nei limiti delle sue possibilità, per i comuni e terzi;

b) l'ufficio può svolgere incarichi temporanei di ricerca, analisi e consulenza, qualora il committente copra i costi o fornisca il personale necessario.

Pubblicazioni e Servizi

1. I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o elaborati a partire da dati della statistica pubblica possono essere utilizzati e riprodotti con l'indicazione della fonte senza autorizzazione ai sensi del diritto d'autore.

2. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni per l'uso a fini commerciali.

Pubblicazioni e Servizi

1. Il Consiglio di Stato stabilisce le tariffe per le pubblicazioni, i servizi e le autorizzazioni; a tal fine tiene conto dei principi di utilità pubblica e di accessibilità delle statistiche.

Reclamo

1. Le decisioni prese in applicazione della presente legge sono impugnabili mediante ricorso ai sensi della legge sulla procedura amministrativa.

Disposizioni Penali

1. Chiunque, nell'ambito di un'indagine disposta ai sensi di questa legge, fornisca intenzionalmente informazioni false o fuorvianti o, nonostante un sollecito scritto, non soddisfi o non soddisfi in modo corretto l'obbligo di fornire informazioni previsto dalla legge, è punito con una multa da 100 a 10.000 franchi.

Disposizioni Penali

1. Chiunque violi intenzionalmente o per negligenza le disposizioni dell'articolo 16 di questa legge, divulgando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa da 100 a 10'000 franchi.

2. Rimane riservato l'articolo 320 del Codice penale svizzero.

Disposizioni Penali

1. Le trasgressioni sono perseguite e giudicate secondo la legge della giustizia.

Entrata in vigore

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore di questa legge.

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