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10.4 BEHGLPSH CH-FR

Legge sulle persone con disabilità (LPSH) - Scopo (BEHG)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

**Generale**

1. Scopo della presente legge è promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla società.

2. La legge mira inoltre a riconoscere le competenze e le necessità delle persone con disabilità all'interno della società.

3. Con essa si regola l'azione statale e si integra la legislazione esistente a livello federale e cantonale.

**Generale**

1. Si considerano persone con disabilità coloro che, a causa di una menomazione significativa e permanente di una o più delle loro funzioni cognitive, fisiche, psichiche o sensoriali, o a causa delle esigenze ambientali, sono limitati nella loro partecipazione alla società senza misure di sostegno.

**Generale**

1. Per la realizzazione di una politica coordinata a livello federale e cantonale, lo Stato collabora con le persone con disabilità e con i partner pubblici e privati.

2. Verifica l'attuazione della legislazione internazionale e federale sui diritti e la parità delle persone con disabilità nel Cantone.

3. Si occupa del coordinamento dell'offerta dei servizi per le persone con disabilità.

Azione dello Stato

1. Nell'esercizio di tutti i compiti, lo Stato tiene conto dei diritti, delle capacità e delle esigenze particolari delle persone con disabilità, nonché del principio di autodeterminazione.

2. Interviene secondo il principio di sussidiarietà.

3. Lo Stato adotta misure che mirano a

a) sviluppare servizi di assistenza conformemente alle capacità e alle esigenze particolari delle persone con disabilità;

b) sostenere i familiari assistenti e i volontari nell'accompagnamento delle persone con disabilità;

c) garantire a tutte le persone con disabilità il diritto all'istruzione scolastica e alla formazione in un ambiente che sia conforme al loro benessere e alle loro possibilità di sviluppo;

d) consentire alle persone con disabilità di svolgere un'attività professionale in base alle loro capacità e ai loro interessi;

e) promuovere la mobilità delle persone con disabilità e sviluppare le offerte abitative e le infrastrutture per adattarle alle loro esigenze;

f) incoraggiare le persone con disabilità a partecipare ai compiti e alle attività della comunità;

g) facilitare l'accesso all'informazione e promuovere mezzi di comunicazione adeguati alle esigenze e alle capacità specifiche delle persone con disabilità.

4. Lo Stato sensibilizza la popolazione alle esigenze particolari delle persone con disabilità e promuove la consapevolezza del loro contributo alla società.

Azione dello Stato

1. Il Consiglio di Stato stabilisce le priorità dell'azione statale in un piano d'azione pluriennale, nel quale vengono fissati i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione.

Azione dello Stato

1. Sono considerate prestazioni di assistenza tutti i servizi socio-pedagogici e agogici lavorativi, nonché altre misure di sostegno, che vengono offerti nelle istituzioni o in forma ambulatoriale e che permettono alle persone con disabilità di affrontare la vita quotidiana e di partecipare alla società.

2. Lo Stato si occupa dello sviluppo e dell'organizzazione di un'offerta di prestazioni adeguata, che favorisca l'autonomia e la libertà di scelta delle persone con disabilità.

3. Per le prestazioni di assistenza offerte dalle istituzioni di educazione speciale si applica la legislazione speciale.

4. Lo Stato può conferire incarichi a enti privati per promuovere lo sviluppo e il coordinamento delle prestazioni di assistenza ambulatoriale e per sostenere i familiari che assistono e curano con offerte di consulenza e formazione nonché servizi di sollievo.

Azione dello Stato

1. Per la formazione delle persone con disabilità si applica la legislazione speciale.

2. Lo Stato può incaricare enti privati di fornire offerte di formazione continua e servizi per lo sviluppo personale delle persone con disabilità.

Agire dello Stato

1. Lo Stato sostiene le imprese nella promozione dell'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. A tal fine, istituisce un fondo.

Azione dello Stato

1. Lo Stato può incaricare enti privati di sviluppare l'offerta di trasporto per persone che, a causa della loro disabilità, necessitano di tali servizi.

2. In via sussidiaria, può sostenere finanziariamente progetti che favoriscono l'adattamento delle abitazioni e delle infrastrutture alle esigenze delle persone con disabilità.

Azione dello Stato

1. Lo Stato può concedere aiuti finanziari per sostenere iniziative che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità alla vita associativa e comunitaria.

Azione dello Stato

1. Lo Stato promuove lo sviluppo e l'uso di mezzi di comunicazione e informazione che siano adeguati alle competenze e alle esigenze delle persone con disabilità.

2. Il Consiglio di Stato designa i posti incaricati di garantire alle persone con disabilità l'accesso a informazioni personalizzate.

3. Può concedere aiuti finanziari per sostenere progetti specifici.

Autorizzazione

1. Persone che forniscono prestazioni socio-pedagogiche e agogico-lavorative in modo autonomo necessitano di un'autorizzazione all'esercizio della professione.

2. Per l'autorizzazione all'esercizio di un'istituzione per persone con disabilità si applica la legislazione speciale.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione viene concessa a professionisti che

a) possiedono il/i certificato/i di formazione richiesti;

b) dispongono di un'esperienza professionale sufficiente;

c) offrono la necessaria garanzia per un esercizio del mestiere impeccabile.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per l'obbligo di notifica dei professionisti che hanno la loro sede in un altro cantone o all'estero e hanno il diritto di esercitare la loro professione senza autorizzazione per un tempo limitato nel Cantone Friburgo.

Autorizzazione

1. Dai richiedenti possono essere richieste tutte le informazioni o prove pertinenti per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio professionale. Informazioni aggiuntive possono essere ottenute presso le autorità e le istanze competenti, nonché presso i datori di lavoro della persona.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge. [1]

2. Questa legge è soggetta al referendum legislativo. Non è soggetta al referendum finanziario.

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