Legge sugli anziani (LSen) - Scopo e Oggetto (SENG)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. In integrazione della legislazione federale e cantonale e in modo sussidiario rispetto agli obblighi dei familiari, questa legge ha lo scopo di garantire che le persone anziane siano integrate nella società, che i loro bisogni e competenze siano riconosciuti e che la loro autonomia sia mantenuta.
2. Essa determina le competenze delle autorità, le aree prioritarie per l'intervento dello Stato e le modalità di tale intervento, dal quale non solo le persone anziane, ma anche altre persone possono trarre beneficio in modo preventivo.
1. Con il termine anziani si intendono le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge.
1. Lo Stato garantisce che le disposizioni adottate in generale per la comunità siano eque nei confronti degli anziani.
2. Il Consiglio di Stato specifica gli ambiti di intervento dello Stato in un concetto globale e determina le misure prioritarie in un piano d'azione pluriennale.
1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge, i comuni stabiliscono in un piano e in base alle esigenze della loro popolazione le misure che intendono adottare, in aggiunta a quelle dello Stato, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di questa legge.
2. Aggiornano il loro piano secondo le necessità della popolazione e lo trasmettono alla direzione competente per la salute.
3. I comuni possono collaborare per adempiere a questo compito.
4. Lo Stato supporta i comuni nell'attuazione della loro politica.
1. Lo Stato adotta misure con l'obiettivo di
a) promuovere la permanenza dei lavoratori e delle lavoratrici che sono prossimi alla pensione nel mondo del lavoro, valorizzando le loro competenze e sostenendoli nel passaggio alla pensione;
b) supportare gli anziani nella promozione e mantenimento della loro salute (fisica, mentale e sociale);
c) promuovere la partecipazione attiva e l'impegno degli anziani nella società e lo scambio intergenerazionale e interculturale;
d) favorire lo sviluppo di offerte abitative che rispondano alle esigenze degli anziani e garantire l'accesso degli anziani con mobilità ridotta alle infrastrutture private e pubbliche;
e) garantire agli anziani l'accesso a servizi di assistenza sanitaria e sociale coordinati e di alta qualità;
f) supportare i familiari assistenti e i volontari nel sostegno agli anziani fragili.
1. Lo Stato informa la popolazione e la sensibilizza sui bisogni degli anziani e sul loro ruolo nella società.
1. Nell'ambito del piano d'azione pluriennale, lo Stato può concedere aiuti finanziari per sostenere progetti con i seguenti obiettivi
a) Promozione del contatto e dello scambio tra le generazioni nonché incoraggiamento a un comportamento rispettoso e tollerante tra le generazioni;
b) Promozione e mantenimento delle competenze sanitarie (salute fisica, mentale e sociale) degli anziani;
c) Promozione della sicurezza degli anziani.
2. Lo Stato può incaricare organismi privati per ampliare l'offerta di servizi in questi settori, in particolare per
a) la formazione per gli anziani;
b) gli alloggi e i mezzi di trasporto che rispondono alle esigenze degli anziani;
c) i corsi e i servizi di consulenza e supporto per assistenti familiari e volontari che si prendono cura degli anziani fragili.
1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore di questa legge.
2. Questa legge è soggetta a referendum legislativo. Non è soggetta a referendum finanziario.