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CH
Art. 25 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)
OAlle; Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca
Art. 25 OAlle
Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.
I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno, tuttavia al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
L’UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.