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Art. 23 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Tipi di contributi e pubblicazione

OAlle; Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere
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Art. 23 OAlle · Tipi di contributi e pubblicazione

Sono versati i seguenti contributi: a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di: 1. razze svizzere, 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata; b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all’articolo 23 b bis capoverso 2; c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

Per ogni contributo versato l’UFAG pubblica il nome del beneficiario e l’importo del contributo. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento e l’importo totale versatole.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

B-995/2023 (Art. 23 TZV)
Livestock Conservation Grant Dispute: Contractual vs. Administrative Procedure
Cited as the legal basis for granting financial aid for project-based animal breed conservation.