Art. 70 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
Art. 70 OPD · Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: a. in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm ; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche.
La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.
L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» : a. nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».