Art. 65 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD)
Art. 65 OPD
Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l’agricoltura biologica.
Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati: a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari: 1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura, 2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche, 3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni, 4. contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica, 5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali; b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili; c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo: 1. contributo per una copertura adeguata del suolo, 2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva; d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura; e. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati: a. i seguenti contributi per il benessere degli animali: 1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA), 2. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA), 3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo); b. il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche.