Art. 59 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II
Art. 59 OPD · Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II
Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.
Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18 a LPN , si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.
Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.
I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d’estivazione.
Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.
Non è ammesso l’utilizzo di falciacondizionatrici.
Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.