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Art. 40 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Determinazione del carico usuale

OPD; Titolo 1: Disposizioni generali; Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti
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Art. 40 OPD · Determinazione del carico usuale

Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per: a. gli ovini, eccetto le pecore munte, a seconda del sistema di pascolo; b. gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.

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Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore munte, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 2 numero 3.

Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

B-8533/2010 (Art. 40 ff. DZV)
Agricultural Direct Payments for Animal Welfare Violations
These provisions concern contributions for ecological compensation, which are not directly linked to animal husbandry.