Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.13 DZVOPD CH

Art. 17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Adeguata protezione del suolo

OPD; Titolo 1: Disposizioni generali; Capitolo 2: Condizioni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (147 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 17 OPD · Adeguata protezione del suolo

La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell’allegato 1 numero 5.

Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell’anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.

...

Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, per la prova di un’adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2.

← Art. 16 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Oggetto Art. 18 OPD →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →