910.13
DZVOPD
CH
Art. 10 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) - Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
OPD; Titolo 1: Disposizioni generali; Capitolo 2: Condizioni
Art. 10 OPD · Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari se: a. gestiscono l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e b. hanno domicilio civile o sede in Svizzera.
I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
Le condizioni di cui agli articoli 3–9 non sono applicabili.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
PVG 2016 28 · gr (Art. 10 und 46 ff. DZV)
Refusal of Provisional Grazing Measure Upheld Due to Lack of Irreparable Harm and Proportionality Concerns
Cited in the context of the private interests of the Alpine association members concerning grazing and alpine contributions, though the decision ultimately focuses on the lack of severe, irreparable harm to the appellant.