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Art. 175 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) - Perseguimento penale

LAgr; Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali; Capitolo 3: Disposizioni penali
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Art. 175 LAgr · Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d’importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.

Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

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