Legislator Giurisprudenza & Legislazione
837.21 ÜLVOPTDOPtra CH

Art. 5 Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Sforzi d’integrazione

OPTD; Capitolo 1: Diritto alle prestazioni transitorie
Apri la fonte ufficiale Atto completo (114 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 OPTD · Sforzi d’integrazione

I beneficiari di prestazioni transitorie devono dimostrare ogni anno di fare sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro.

← Art. 4 OPTD Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età di riferimento Art. 5 OPTD →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

A/3173/2021 · ge (Art. 5 de l’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 11 juin 2021 (OPtra))
Spanish National v. Swiss Social Security Administration (Transitional Benefits Eligibility)
Establishes the requirement for beneficiaries to demonstrate efforts for labor market integration.