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Art. 16 Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza

OPTD; Capitolo 2: Importo delle prestazioni transitorie
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Art. 16 OPTD · Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza

Per il calcolo delle prestazioni transitorie sono determinanti: a. al momento dell’inizio del diritto, i redditi computabili e la sostanza; b. per le prestazioni transitorie correnti, la sostanza al 1° gennaio dell’anno di riscossione e i redditi computabili dell’anno precedente.

Se una persona ha ricevuto prestazioni transitorie soltanto per una parte dell’anno precedente, sono determinanti unicamente i redditi computabili conseguiti durante il periodo di riscossione.

Per le persone i cui redditi computabili possono essere stabiliti sulla base di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica della persona.

Il calcolo delle prestazioni transitorie è effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD).

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