836.21
FAMZVOAFAMOAFAMI
CH
Art. 19 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami)
OAFami
Art. 19 OAFami
L’UFAS e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’UFAS è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.