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Art. 19 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami)

OAFami
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Art. 19 OAFami

L’UFAS e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’UFAS è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

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