Art. 16 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) - Persone prive di attività lucrativa
Art. 16 OAFami · Persone prive di attività lucrativa
Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS ; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2 bis LAVS non sono ancora stati fissati.