Art. 11 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) - Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative
Art. 11 OAFami · Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative
Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che: a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e b. nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam.
L’UFAS emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.