Art. 10 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) - Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento
Art. 10 OAFami · Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento
Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324 a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO) , gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.
Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1 bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante: a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità; b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato; bbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore; bter. al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore; c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore; cbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre; cter. al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato; d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio; e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione; f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329 e capoverso 1 CO.
Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.