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Art. 2 Legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL) - Lavoratori

LDL
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Art. 2 LDL · Lavoratori

La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un’impresa di cui all’articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applicabile ai lavoratori che svolgono la loro attività all’estero; sono fatte salve le convenzioni internazionali e le disposizioni estere più severe.

È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

L’ordinanza disciplina l’applicabilità della presente legge ai lavoratori la cui durata giornaliera del lavoro non supera le 3 ore nella media di 28 giorni.

La presente legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi.

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