Art. 18 Legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL) - Vigilanza
Art. 18 LDL · Vigilanza
La vigilanza e l’esecuzione della presente legge incombono ai servizi del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni , da designare nell’ordinanza.
Le autorità di vigilanza decidono sull’assoggettamento alla presente legge di singole imprese, di parti d’impresa o di esercizi accessori e sull’applicazione della presente legge a singoli lavoratori; decidono inoltre sulle controversie tra imprese e lavoratori riguardo all’osservanza della presente legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in virtù di tali disposizioni. Possono presentare proposte le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti.
I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione complementare comprendente le indicazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e della relativa ordinanza devono essere tenuti a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza.