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Art. 10 Legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL) - Giorni di riposo

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Art. 10 LDL · Giorni di riposo

Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi vanno adeguatamente ripartiti nell’arco dell’anno.

L’ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.

Il giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.

Il giorno di riposo dev’essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il tempo di riposo non può essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione si applica soltanto al primo giorno.

L’ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

A-1751/2006 (Art. 10 aZG)
Swiss Customs Duties and VAT on Foreign Fuel Refuels
This article extends customs payment obligations to include levies under other legislation, supporting the collection of mineral oil and VAT.