Art. 87 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Altri reati
Art. 87 LATer · Altri reati
È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. fabbrica, immette in commercio, importa, esporta agenti terapeutici o sostanze ausiliarie farmaceutiche che non corrispondono ai requisiti fissati nella farmacopea, o ne fa commercio all’estero; b. infrange le disposizioni concernenti la pubblicità di medicamenti; c. viola gli obblighi di notifica, di registrazione e di pubblicazione previsti dalla presente legge; d. viola obblighi di caratterizzazione, contabilità, conservazione e collaborazione; e. viola l’obbligo del segreto, per quanto non siano violati gli articoli 162, 320 o 321 del Codice penale ; f. commette un’infrazione ai sensi dell’articolo 86 capoverso 1 lettere a–g, sempre che l’infrazione concerna agenti terapeutici destinati esclusivamente a uso proprio, medicamenti in vendita libera o dispositivi medici della classe I conformemente all’allegato IX della direttiva 93/42/CEE ; g. viola una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo; h. viola l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 56.
Se nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b, e ed f l’autore agisce per mestiere, la pena è una pena pecuniaria.
Se l’autore agisce per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Il tentativo e la complicità sono punibili.
Le contravvenzioni e le pene per contravvenzioni si prescrivono in cinque anni.
Nei casi particolarmente lievi si può rinunciare al perseguimento penale e alla punizione.