Art. 86 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Crimini e delitti
Art. 86 LATer · Crimini e delitti
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. fabbrica, immette in commercio, utilizza, prescrive, importa, esporta o commercia all’estero medicamenti senza la necessaria omologazione o autorizzazione, contravvenendo agli oneri e alle condizioni connesse a un’omologazione o a un’autorizzazione oppure violando gli obblighi di diligenza sanciti negli articoli 3, 7, 21, 22, 26, 29 e 42; b. impiega antibiotici senza rispettare le limitazioni o i divieti emanati in base all’articolo 42 a capoverso 2; c. utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l’idoneità del donatore, l’esame obbligatorio, l’obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell’articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza; d. immette in commercio, esporta o utilizza dispositivi medici che non adempiono i requisiti della presente legge oppure utilizza dispositivi medici senza che siano soddisfatte le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda; e. viola gli obblighi di diligenza sanciti nell’articolo 48 o l’obbligo di manutenzione dei dispositivi medici; f. esegue o fa eseguire su persone una sperimentazione clinica che non adempie i requisiti della presente legge; g. contraffà, falsifica o designa in modo errato medicamenti o dispositivi medici oppure immette in commercio, utilizza, importa, esporta o commercia all’estero siffatti medicamenti o dispositivi medici; h. viola uno dei divieti di cui all’articolo 55; i. immette in commercio prodotti che non adempiono i requisiti stabiliti dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 a; j. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per tessuti o cellule umani oppure utilizza tali tessuti o cellule per la fabbricazione di prodotti di cui all’articolo 2 a; k. preleva o utilizza tessuti o cellule umani per la fabbricazione di prodotti di cui all’articolo 2 a in assenza del consenso per il prelievo.
È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque, nei casi di cui al capoverso 1 lettere a–g ed i–k: a. sa o deve presumere che l’infrazione mette concretamente in pericolo la salute delle persone; b. realizza, agendo per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole.
È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque, nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, c, d, f, g ed i–k, agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di agenti terapeutici.
Se l’autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.