Legislator Giurisprudenza & Legislazione
812.21 HMGLPTHLATER CH

Art. 83 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Cantoni

LATer; Capitolo 6: Esecuzione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (141 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 83 LATer · Cantoni

I Cantoni adempiono i compiti di esecuzione: a. affidati loro dalla presente legge; b. non espressamente affidati alla Confederazione.

I Cantoni comunicano all’Istituto i loro atti legislativi in materia di agenti terapeutici.

← Art. 82a LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Scopo Art. 84 LATer →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →