Art. 5 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Obbligo di autorizzazione
Art. 5 LATer · Obbligo di autorizzazione
Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi: a. fabbrica medicamenti; b. aggiunge medicamenti ai foraggi.
Il Consiglio federale regola le eccezioni all’obbligo di autorizzazione. Può in particolare: a. sottoporre a un’autorizzazione o a un obbligo di notifica cantonali la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c bis; b. liberare dall’obbligo di autorizzazione i detentori di animali che aggiungono medicamenti ai foraggi destinati al loro effettivo.
Il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di autorizzazione la fabbricazione di sostanze ausiliarie farmaceutiche che comportano un rischio elevato per i pazienti; a tal fine tiene conto dei requisiti riconosciuti in materia sul piano internazionale.