Art. 45 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Requisiti
Art. 45 LATer · Requisiti
Un dispositivo medico non deve, se usato secondo le indicazioni, mettere in pericolo la salute degli utilizzatori, dei consumatori, dei pazienti o di terzi. Le prestazioni previste devono essere provate.
Chi immette in commercio un dispositivo medico deve poter provare che questo adempie i requisiti fondamentali.
Il Consiglio federale definisce i requisiti per i dispositivi medici. Determina in particolare: a. i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e di prestazione; b. le norme per la loro classificazione; c. le lingue per l’informazione relativa al prodotto; d. la loro caratterizzazione.
D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia l’Istituto indica le norme tecniche e le specifiche comuni atte a concretare i requisiti fondamentali. Per quanto possibile indica norme armonizzate sul piano internazionale. Pubblica nel Foglio federale le norme tecniche e le specifiche comuni indicate, con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili ai dispositivi medici destinati a sperimentazioni.
Può prevedere agevolazioni per i dispositivi medici fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie.
Può prevedere che i dispositivi medici monouso possano essere ricondizionati e riutilizzati. Stabilisce le relative condizioni.