Art. 25 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Dispensazione di medicamenti non soggetti a prescrizione medica
Art. 25 LATer · Dispensazione di medicamenti non soggetti a prescrizione medica
Possono dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica: a. le persone che possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica; b. i droghieri titolari del diploma federale; c. altre persone con una formazione adeguata, nei limiti della loro competenza in materia di dispensazione di medicamenti; d. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alle lettere a e b.
Il Consiglio federale determina le categorie professionali che dispongono di una formazione adeguata ai sensi del capoverso 1 lettera c.
L’Istituto definisce i medicamenti che possono essere dispensati dalle persone di cui al capoverso 1 lettera c.
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Fatti salvi i capoversi 2 e 3, i Cantoni possono autorizzare le persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale a dispensare determinati gruppi di medicamenti, quali i medicamenti della medicina complementare. L’Istituto viene informato al riguardo.