Art. 24 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
Art. 24 LATer · Dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
Possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica: a. i farmacisti, su prescrizione medica. La dispensazione senza prescrizione medica è permessa, sempre che avvenga dopo un contatto diretto con l’interessato e sia documentata, nei casi seguenti: 1. per i medicamenti e le indicazioni designati dal Consiglio federale, o 2. in casi eccezionali motivati; b. gli altri operatori sanitari, conformemente alle disposizioni in materia di dispensazione diretta e all’articolo 1 capoverso 3 lettera c; c. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alle lettere a e b.
Il Consiglio federale stabilisce la forma e la portata dell’obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 lettera a.
I foraggi medicinali soggetti a prescrizione possono, su prescrizione di un veterinario, essere dispensati anche da persone in possesso di un’autorizzazione di fabbricazione per l’aggiunta di medicamenti ai foraggi.
I Cantoni possono autorizzare le persone di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera c a utilizzare determinati medicamenti soggetti a prescrizione medica.