Art. 2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Campo d’applicazione
Art. 2 LATer · Campo d’applicazione
La presente legge si applica: a. al trattamento di medicamenti e dispositivi medici (agenti terapeutici); b. agli stupefacenti ai sensi della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup), per quanto siano utilizzati come agenti terapeutici; c. ai metodi terapeutici quali la terapia genica, per quanto in relazione diretta con agenti terapeutici. Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali in merito.
Il Consiglio federale può escludere del tutto o in parte dal campo d’applicazione della presente legge i dispositivi medici per uso veterinario o destinati alla diagnostica veterinaria.
Può sottoporre alla presente legge determinati prodotti senza destinazione d’uso medica che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai dispositivi medici.