Art. 18 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Obbligo di autorizzazione
Art. 18 LATer · Obbligo di autorizzazione
Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi, a titolo professionale: a. importa medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli; b. esporta medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli; c. commercia in medicamenti dalla Svizzera, senza che questi tocchino il territorio svizzero; d. esercita a partire dalla Svizzera l’attività di mediatore o agente in medicamenti.
Il Consiglio federale precisa i requisiti per le attività di cui al capoverso 1.
Può adottare eccezioni all’obbligo di autorizzazione per: a. il personale sanitario con attività transfrontaliera; b. le organizzazioni internazionali.
L’immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per il transito.
Se un altro Paese esige certificati d’esportazione e attestati per i medicamenti da importare, l’Istituto può rilasciarli alle persone autorizzate a esportare.