Art. 10 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) - Condizioni per l’omologazione
Art. 10 LATer · Condizioni per l’omologazione
Chi chiede l’omologazione deve: a. per ogni medicamento con menzione dell’indicazione o procedimento, attestare che è di elevato valore qualitativo, sicuro ed efficace; abis. per ogni medicamento della medicina complementare senza menzione dell’indicazione, poter in ogni momento produrre la documentazione necessaria per: 1. provarne l’elevato valore qualitativo, e 2. rendere verosimile che non costituisce un pericolo per la sicurezza dei consumatori; b. disporre di un’autorizzazione di fabbricazione, importazione o commercio all’ingrosso rilasciata dall’autorità competente; c. avere il domicilio o la sede sociale in Svizzera o avervi fondato una filiale.
L’Istituto verifica le condizioni per l’omologazione. A tal fine può effettuare ispezioni riferite a singoli prodotti.