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Art. 11 Legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (LIF)

LIF; IV. Costruzione ed esercizio; 3. Legislazione sulle ferrovie; a. Approvazione dei piani
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Art. 11 LIF

Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

A-2465/2016 (Art. 11 LTro)
Federal Transport Authority v. Road Link Approval
Requires plan approval by the supervisory authority for trolleybus constructions and installations.