Art. 98 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Pubblicità stradale sulle autostrade e semiautostrade
Art. 98 OSStr · Pubblicità stradale sulle autostrade e semiautostrade
È vietata la pubblicità stradale nei pressi delle autostrade e semiautostrade.
Tuttavia sono ammessi: a. un’insegna di ditta per ciascuna ditta e per ogni senso di circolazione; b. gli annunci inerenti all’educazione stradale, alla prevenzione degli incidenti o alla gestione del traffico; le eventuali indicazioni sul responsabile degli annunci possono coprire al massimo un decimo della superficie del cartello.
Negli impianti accessori e nelle aree di sosta sono ammessi: a. per stazione di distribuzione di carburanti un’insegna aziendale luminosa sull’edificio e una sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l’impianto accessorio; b. per ristorante e per motel un’insegna aziendale luminosa sull’edificio, una sul lato lungo e una sul lato breve dell’edificio; c. la pubblicità stradale, a condizione che non possa essere percepita dai conducenti sulle carreggiate continue.