Art. 96 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Principi
Art. 96 OSStr · Principi
È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se essa: a. rende più difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità di passaggi pedonali, intersezioni o uscite; b. risulta d’ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico destinate ai pedoni; c. può essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure d. riduce l’efficacia di segnali o demarcazioni.
È sempre vietata la pubblicità stradale: a. se sporge all’interno del profilo della sagoma limite della carreggiata; b. sulla carreggiata, tranne nelle zone pedonali; c. nelle gallerie e nei sottopassaggi senza marciapiedi; d. se contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione.