Art. 82 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Delineatori
Art. 82 OSStr · Delineatori
I delineatori rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal bordo della carreggiata. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato lateralmente.
I delineatori sono contrassegnati nel modo seguente: a. le superfici frontali degli ostacoli (ad es. gli angoli sporgenti delle case, le entrate delle gallerie) sono demarcate con strisce nere e bianche tracciate obliquamente rispetto alla carreggiata; b. le superfici laterali (ad es. i muri laterali, i bordi dei marciapiedi, le pareti delle gallerie) sono contrassegnate con strisce verticali nere e bianche o con una striscia verticale a campi alternati; le frecce direttrici presentano punte di frecce bianche su fondo nero; c. i pilastri, i paletti, gli alberi ecc. sono dipinti con strisce orizzontali nere e bianche; d. gli ostacoli al di sopra della carreggiata sono demarcati con strisce verticali nere e bianche.
Se i bordi della carreggiata sono segnalati su tutta la lunghezza con catarifrangenti, la colonnetta direttrice destra reca un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in modo verticale (6.30), quella sinistra due catarifrangenti rotondi di colore bianco, disposti uno sopra l’altro (6.31). Su strade suddivise per direzione di marcia e su strade senza traffico in senso inverso, un’eventuale colonnetta direttrice sinistra reca un catarifrangente bianco verticale.
Le colonnette delle isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere.
La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere effettuata mediante spartitraffico.
Sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa.
Il DATEC emana istruzioni su tipo, aspetto e disposizione di delineatori.