Art. 77 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Passaggi pedonali
Art. 77 OSStr · Passaggi pedonali
I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente bianche, sul lastricato, parallele al bordo della carreggiata (6.17).
Prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50–100 cm, una linea vietante l’arresto (gialla, continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l’arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l’arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale.
Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC ) sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue; la superficie di queste corsie è tratteggiata con linee oblique (6.19).