Art. 71 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Ubicazione e esigenze tecniche
Art. 71 OSStr · Ubicazione e esigenze tecniche
I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall’altra parte dell’intersezione.
I semafori possono essere: a. collocati esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, in caso di più corsie nella stessa direzione; b. collocati esclusivamente al di sopra della carreggiata, se ciò è opportuno; c. in casi speciali, per esempio nel caso di ferrovie sul proprio tracciato direttamente lungo la carreggiata, disposti a coppie per un’unica corsia, per regolare diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5 m e i semafori devono poter essere chiaramente attribuiti ai rispettivi flussi di traffico; d. collocati sull’altro lato dell’intersezione, se destinati esclusivamente a velocipedi e ciclomotori.
Il margine inferiore dei semafori si trova: a. al bordo della carreggiata a un’altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi possono trovarsi a un’altezza inferiore; b. al di sopra della carreggiata a un’altezza di 4,50 m fino a 5,50 m; in caso di linee di alimentazione dei mezzi pubblici può trovarsi a un’altezza superiore.
I segnali luminosi devono impedire l’incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l’incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l’articolo 69 a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un’altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.
I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l’intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Fanno eccezione i velocipedi e i ciclomotori che provengono da destra secondo l’articolo 69 a capoverso 1.
La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde – giallo – rosso – rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3, 70 capoversi 4 e 4 bis. La luce rossa e la luce verde non possono essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente devono spegnersi solo quando si accende quella verde.
Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni, ciclisti o ciclomotoristi o dispositivi acustici o tattili per non vedenti. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.