Art. 67 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni
Art. 67 OSStr · Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni
Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: a. dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme; b. dagli organi militari incaricati di regolare la circolazione e dai membri in uniforme del servizio antincendio e della protezione civile; c. dai membri contraddistinti delle pattuglie scolastiche e degli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti incaricati di regolare la circolazione quando portano i segni distintivi della loro funzione; d. dal personale dei cantieri di costruzione delle strade; e. dagli organi doganali presso gli uffici doganali e, in occasione dei controlli doganali, in prossimità del confine nonché dal personale di vendita e di controllo, identificabile come tale, impiegato presso gli uffici doganali nel quadro dell’esecuzione della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale; f. dal personale d’esercizio presso i binari ferroviari; g. dai conducenti dei veicoli pubblici in servizio di linea sulle strade postali di montagna (art. 38 cpv. 3 ONC ); h. dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione; i. dal personale di veicoli appositamente contrassegnati per l’accompagnamento di veicoli e trasporti speciali.
I segnali e le istruzioni di altre persone devono essere rispettati se sono dati per evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico.
Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un’azienda o dai cadetti (cpv. 1 lett. c), da servizi della circolazione privati (cpv. 1 lett. h) nonché dal personale di veicoli d’accompagnamento contrassegnati (cpv. 1 lett. i) occorre il permesso dell’autorità cantonale di polizia. Questa dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.