Art. 66 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Genere e significato dei segni
Art. 66 OSStr · Genere e significato dei segni
Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l’agente non ferma. I segnali manuali significano: a. Un braccio alzato verticalmente: – Fermata prima dell’intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni; b. Un braccio teso lateralmente: – Fermata per la circolazione proveniente da tergo verso il dorso della mano dell’agente; c. Le due braccia tese lateralmente: – Fermata per la circolazione proveniente dal davanti e da tergo; d. Cenno di approccio: – Via libera per la circolazione nel senso indicato; e. Avambraccio alzato e abbassato: – Rallentare.
Sono riservati i segnali speciali manuali dati ai pedoni e ai veicoli pubblici del servizio di linea.
Per rendere più visibili i segnali manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, una lampada a bastoncino con luce bianca o gialla.
I segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione). La fermata è ordinata, di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante un bastone o una paletta con luce rossa. Gli stessi mezzi possono essere utilizzati per invitare i conducenti a proseguire. La paletta può portare l’iscrizione «Polizia».
La fermata può essere inoltre ordinata: a. dalle pattuglie scolastiche e dagli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti, incaricati di regolare la circolazione, per mezzo di una paletta riflettente avente la forma e l’aspetto del segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.10) e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, per mezzo di un bastone o una paletta con luce rossa; b. dal personale dell’azienda nei pressi dei passaggi sulle rotaie, mediante una bandierina rossa o rossa e bianca; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante una luce rossa; c. dal personale dei cantieri di costruzione delle strade, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall’aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. L’articolo 80 capoverso 4 si applica alle palette a due facce adoperate presso i cantieri.