Art. 49 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Principi
Art. 49 OSStr · Principi
Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sugli indicatori di direzione avanzati e sui cartelli di preselezione (art. 50–53), i nomi delle località sono scritti nella lingua parlata nel luogo indicato; per i comuni dove si parlano due lingue, nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due ortografie, se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti.
Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti (ad es. stazione, centro, ospedale). L’articolo 54 capoverso 4 è applicabile agli indicatori di direzione «Aziende» e il capoverso 9 dello stesso articolo alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per gli alberghi. I simboli, con relativo significato, utilizzati per gli indicatori di direzione sono elencati nell’allegato 2 numero 5.
Le disposizioni degli articoli 84–91 sono applicabili agli indicatori di direzione, agli indicatori di direzione avanzati e ai cartelli di preselezione collocati sulle autostrade e sulle semiautostrade.
Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione delle autostrade e semiautostrade possono indicare soltanto località fissate dal DATEC .