Art. 21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) - Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli
Art. 21 OSStr · Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli
Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l’utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell’articolo 64 capoverso 2 ONC .
Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all’ostacolo prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata ecc., quando i veicoli di 4,00 m di altezza non possono passare senza pericolo in tali luoghi.
Il segnale «Lunghezza massima» (2.20) vieta la circolazione dei veicoli e dell’insieme dei veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato.